processo tributario

INAMMISSIBILI I DOCUMENTI (PROVE) PRODOTTI PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO

01/09/2022


E’ possibile produrre in grado di appello DOCUMENTI NUOVI aventi anche valore di PROVA?

La risposta a tale interrogativo ci è pervenuta solo pochi mesi fa fa per il tramite di una pronuncia emessa dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale ha, giustappunto, negato la possibilità (per entrambi le parti in causa) di produrre nel giudizio di appello documenti nuovi (non prodotti in primo grado) che assumono anche il carattere di “prova”.

Proprio in virtù di ciò, la CTR Sicilia – con sentenza n. 6225/2022, depositata il 07/07/2022 - ha rigettato l’appello promosso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale Ragusa avverso la pronuncia di primo grado che l’aveva vista parimenti soccombente.

 
IL CASO

La vicenda in esame traeva origine da un ricorso presentato da una società avverso tre avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Ragusa, riguardanti la rideterminazione della rendita catastale di impianti fotovoltaici a seguito di denuncia di variazione DOCFA.

Tra i diversi motivi, la ricorrente lamentava - in particolar modo - il difetto di motivazione dell’atto opposto.

L’Amministrazione finanziaria, costituitasi in giudizio, opponeva l’infondatezza dei ricorsi chiedendone il rigetto.

Come sopra anticipato, i decidenti provinciali ragusani - riuniti i ricorsi per connessione sia oggettiva che soggettiva - li accoglievano nel merito rilevando il difetto di motivazione degli atti impugnati.

A tal fine, statuivano quanto di seguito: attesa la genericità degli impiegati riferimenti e l’omessa allegazione delle fonti di reperimento dei valorizzati parametri estimali, deve ritenersi che l’Ufficio non abbia compiutamente assolto all’onere motivazionale”.

Ricorrendo in appello, l’Agenzia delle Entrate chiedeva nuovamente la conferma degli avvisi di accertamento facendo leva sul fatto che il ricorrente fosse già a conoscenza delle “relazioni di stima sintetica”, le quali venivano, ad ogni modo, prodotte (per la prima volta) in giudizio unitamente ad altri documenti probatori.

Sul punto, il Collegio del gravame ha dichiarato inammissibile la produzione dei documenti avvenuta per la prima volta nel corso del giudizio di appellotrattandosi - a suo parere e con tutta evidenza - di quelle prove necessarie per la decisione che i primi Giudici non avevano potuto esaminare e la cui proposizione, per la prima volta in appello,  non poteva essere consentita alla luce del divieto di introduzione di nuove prove in appello, stabilito proprio dall’art. 58 del D. Lgs. n. 546/92 (che sul punto ricalca l’art. 345 c.p.c., trattandosi di prove e non di documenti che sono sempre ammessi in appello - Cass. n. 19368/2021).

In conclusione, i decidenti regionali siculi hanno ritenuto  del tutto condivisibile la valutazione operata dalla CTP appellata, la quale aveva correttamente ravvisato nella condotta processuale dell’Ufficio erariale una insufficienza probatoria a sostegno della fondatezza dell’accertamento espletato ai danni della contribuente.

 
ESTRATTO DELLA DECISIONE

<<Il processo tributario si pone come “processo dispositivo” quanto all’allegazione dei fatti: la delimitazione dei confini della controversia incombe in via esclusiva sulle parti, le quali allegano i fatti stessi sui quali esclusivamente il giudice tributario è chiamato a pronunciarsi.

Peraltro, dovendo le prove essere introdotte nel procedimento ad iniziativa di parte, è da intendersi per prova “nuova” in appello quella non dedotta in primo grado.

Sul punto l’art. 58 del D. Lgs. 546/92, prevede che “Il giudice d’appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile. È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

La ratio dell’art. 58 è evitare ampliamenti del thema decidendum con la produzione di prove non esaminate in primo grado.>>

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