processo tributario

L’OMESSA PRODUZIONE DEGLI ORIGINALI MANDA KO LE NOTIFICHE DEL FISCO

28/03/2018


PRINCIPIO DI DIRITTO

In caso di disconoscimento, puntuale e specifico, delle copie fotostatiche prodotte dal concessionario della riscossione al fine di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento contestate, spetta a quest’ultimo esibire gli originali delle relate di notifica e/o degli avvisi di ricevimento unitamente alle cartelle cui si riferiscono.

E’ questo l’importante principio ribadito, ancora una volta, dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento per mezzo della sentenza n. 387 del 21 febbraio 2018.

VICENDA

Il caso in esame riguardava il ricorso presentato da una società avverso una comunicazione preventiva d’iscrizione ipotecaria, emessa a seguito del mancato pagamento di diverse cartelle esattoriali, in relazione alle quali, la ricorrente, deduceva di non averne mai avuto regolare notifica.

Dopo aver prodotto in giudizio le copie dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione degli atti, il Collegio siculo, dietro minuziosa e specifica contestazione della contribuente, ordinava all’agente della riscossione di provvedere al deposito degli originali di tutta la documentazione già versata in copia.

Nonostante, però, l’ordinanza emessa dalla stessa Commissione, Riscossione Sicilia Spa rimaneva completamente inerte, non preoccupandosi minimamente di dare seguito all’incipit del Collegio giudicante, con ciò, di fatto, costringendo quest’ultimo a dichiarare la nullità del preavviso d’iscrizione ipotecaria impugnato per inesistenza giuridica della notifica degli atti presupposti.

PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE

Nel merito, invece, il ricorso appare fondato e va conseguentemente accolto.

Infatti, come stabilito di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 5077, depositata il 28/02/2017, in caso di contestazione delle copie fotostatiche all’originale, in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella risposta immediatamente successiva alla sua produzione, spetta all’altra parte produrre in giudizio l’originale della suddetta documentazione.

Al riguardo va rilevato che la parte ricorrente – dopo la produzione documentale in fotocopia da parte della Riscossione Sicilia S.p.A. – ha disconosciuto la conformità all’originale della suddetta documentazione e conseguentemente incombeva alla controparte produrre le originali delle contestate relate di notifica.

Nella fattispecie in esame, la Riscossione Sicilia S.p.A. non ha prodotto alcuna documentazione in originale neanche a seguito dell’Ordinanza emessa da questa Commissione e conseguentemente il mancato assolvimento dell’onere probatorio determina la nullità dell’iscrizione ipotecaria per inesistenza giuridica della notifica degli atti presupposti.”.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web