processo tributario

SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - PERIMETRO AMPIAMENTE CIRCOSCRITTO

13/03/2018


L’art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000, rubricato “Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”, al comma 1 afferma che: “E’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto  o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.”.

Come è noto, la norma predetta mira a punire tutti quei contribuenti che mettono in atto delle vere e proprie azioni di dismissione del proprio patrimonio al sol fine di impedire o rendere, in tutto  o in parte, inefficace l’azione di recupero coattivo dei crediti vantati dai vari enti impositori.

Pertanto, l’elemento oggettivo che contraddistingue tale tipologia di reato è rappresentato dal compimento da parte di un soggetto, già debitore d’imposta, di atti di alienazione simulata di tutto o parte del proprio patrimonio.

All’interno della cornice giurisprudenziale formatasi sul tema, è importante, però, sottolineare la presenza di  varie pronunce di legittimità che hanno perimetrato il raggio d’azione di una simile fattispecie incriminatrice, tenendo ben in considerazione la palese legittimità di alcune operazioni che pur alimentando il campanello d’allarme del fisco non rientrano, tuttavia, nell’alveo dei comportamenti suscettibili di punibilità.

 A chiarire, ancora una volta, tali limiti ci ha pensato da ultima la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10161/2018, depositata in segreteria il 06.03.2018.

L’imputata era stata condannata dalla Corte d’Appello di Trento sul presupposto che la vendita delle attrezzature della s.r.l da lei rappresentata, a favore di un’altra società di cui sempre la stessa era legale rappresentante, avesse definitivamente disperso i beni della società, costituenti l’intangibile garanzia patrimoniale in favore dei creditori, e cosi di fatto vanificato la possibilità per l’erario di soddisfare il proprio credito.                                                                            

Avverso la medesima sentenza, la contribuente ha prodotto ricorso per cassazione.

Chiamati a giudicare sul carattere fraudolento del comportamento posto in essere dall’imputata, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto le doglianze di quest’ultima rinviando l’esame della controversia ad una diversa sezione della Corte d’appello competente.

Nel fare ciò, la Corte di legittimità ha riassunto i seguenti principi: “La vendita a prezzo di mercato delle attrezzature della società amministrata da parte del legale rappresentante configura un atto dispositivo che, sebbene potenzialmente pregiudizievole per l’Erario essendo il denaro facilmente occultabile, è privo del carattere fraudolento richiesto per il perfezionamento della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Questo in quanto per potere ritenere integrato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte non basta che l’atto dispositivo sia potenzialmente lesivo delle ragioni creditorie dell’Erario, ma occorre anche che non vi corrisponda un controvalore effettivo in denaro o altra utilità in caso di atto a titolo oneroso.”.

Alla luce di ciò è doveroso quindi affermare che per poter ritenere integrato il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è sempre necessario che all’azione di disposizione messa in atto dal contribuente moroso non corrisponda alcuna utilità o altro controvalore di uguale sostanza.

In mancanza di ciò, il carattere fraudolento dell’operazione non rappresenta di certo una presunzione assoluta.

                                                                                                              

                                              

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