processo tributario

SPESE DI LITE - L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE RISPONDE IN SOLIDO CON L’ENTE TITOLARE DELLA PRETESA

25/01/2018


Questi i chiarimenti forniti dagli Ermellini della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 809 del 15 gennaio 2018.

La vicenda vede l’accoglimento del ricorso di un contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in base alla quale era stata annullata una cartella di pagamento relativa ad un credito prescritto senza tuttavia riconoscere il pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente.

Per la Cassazione, al contrario, sussiste una responsabilità solidale fra amministrazione ed esattore. Nella specie, i giudici di legittimità hanno evidenziato che le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell’ente impositore e del concessionario della riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all’opponente.

A nulla, dunque, serviranno le doglianze dell’Agente della riscossione circa la titolarità del credito in capo all’Ente impositore e la relativa responsabilità in capo a quest’ultimo, discendente dalla vetustà del credito affidatogli, difatti prescritto.

Nel pronunciarsi sulla vicenda in questione, la Cassazione ha,  infatti, enucleato tale principio di diritto: “Anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio del credito presupposto, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione e tenendo, peraltro, conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 D.lgs. n. 112/1999 deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali”.

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