reati tributari

IRAP - TRE DIVERSE ED IMPORTANTI QUESTIONI ATTENDONO IL GIUDIZIO DELLE SEZIONI UNITE

23/01/2016


Con le ordinanze nn. 5040 – 3870 e 6330, dell’anno 2015, la Corte di Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite affinché le stesse possano mettere la parola fine su tre delicate ed annose questioni legate al riconoscimento, o meno, dell’esenzione Irap per talune categorie di soggetti.

Parliamo, in particolare: 1) Dei professionisti che si avvalgono della collaborazione di un solo dipendente; 2) Delle società semplici tra professionisti che non si avvalgono di lavoro dipendente, quanto meno in pianta stabile; 3) Infine, dei tanto famigerati medici di base che lavorano in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.

La prima questione, che rappresenta anche di gran lunga quella più discussa nelle aule di giustizia tributaria, è legata all’obbligo, o meno, per il professionista che si avvale di un solo dipendente (nella maggioranza dei casi ci si riferisce all’ipotesi della presenza di una segretaria in studio), di dichiarare prima e di versare poi l’imposta regionale sulle attività produttive.

Nel chiedere l’intervento delle Sezioni Unite, i Giudici di Piazza Cavour hanno dato atto di “quanto possa essere grave il permanere di un contrasto così netto e radicato in ordine alla sussistenza del presupposto d’imposta.”.

Con l’ordinanza n. 3870/15, la questione rimessa alle Sezioni Unite riguarda, invece, il caso dell’assoggettabilità, o meno, all’Irap delle società tra professionisti, con particolare riguardo all’ipotesi in cui la compagine non si avvalga di lavoratori dipendenti.

In questo caso, il dubbio sottoposto all’estremo Giudice è strumentale al fine di poter capire se “la società sia sempre e comunque di per sé un presupposto che, in base agli articoli 2 e 3 del decreto sull’imposta regionale (D. Lgs n. 476/1997), porti automaticamente all’obbligo di versare, anche nella circostanza in cui il «sodalizio» professionale non si avvalga dell’attività di dipendenti in maniera stabile o non impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile.

Infine, la terza e ultima questione attiene alla vicenda dei medici di base che lavorano in convenzione con il sistema sanitario nazionale, e per i quali, la stipula della stessa convenzione richiede, imprescindibilmente, la disponibilità di uno studio attrezzato con degli strumenti idonei a garantire un livello minimo di servizio.

Ciò premesso, è opportuno precisare che sono ormai numerosissime le pronunce, tanto dei Giudici di merito quanto della Corte di Cassazione, che si preoccupano, invano, di scolpire in maniera definitiva il presupposto richiesto dalla norma per l’assoggettamento di particolari soggetti, quali quelli di cui sopra, al prelievo impositivo dell’Imposta regionale sulle attività produttive.

Ricordiamo che l’art. 2 del Decreto istitutivo del tributo, D. Lgs. n. 446 del 1997, individua il presupposto dello stesso “nell’esercizio abituale di un’attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi..”.

Attività che presuppone, necessariamente, una struttura autonomamente organizzata, atta a conferire, all’imprenditore o professionista, quel valore aggiunto, definito dalla dottrina “quid pluris”, in grado di apportare a quest’ultimo un vantaggio in termini di incremento degli introiti.

La Corte di Cassazione, con una sentenza del marzo 2012, in relazione al requisito dell’autonoma organizzazione, ha proferito che lo stesso “ricorre allorquando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui..”.

In quest’occasione, è agevole constatare come la Corte non si preoccupi minimamente di disporre in merito alla presenza o meno di personale dipendente, evidentemente non ritenuto dalla stessa un elemento decisivo ai fini della configurabilità del presupposto d’imposta.

Tuttavia, tornando al tema delle questioni rimesse alle Sezioni Unite, è chiaro a tutti che si tratta di decisioni che incidono, e non di poco, sugli interessi di un’intera nazione, dal momento che un’eventuale pronuncia pro contribuente, anche laddove limitata ad una soltanto delle tre questioni poste al vaglio del massimo consesso, significherebbe, per le casse dello Stato, un esborso dal valore significativo.

Basti pensare a tutti coloro che hanno versato l’imposta, e che, in seguito alla pronuncia favorevole delle Sezioni Unite, procederebbero a depositare presso gli uffici un’apposita istanza di rimborso mediante la quale recuperare quanto indebitamente pagato.

Per non parlare degli innumerevoli contenziosi pendenti, i quali, alla luce di una pronuncia sfavorevole per il fisco, costringerebbero l’amministrazione finanziaria ad abbandonare, senza indugio, le liti instaurate, tutto ciò traducendosi in un ingiustificato ed inammissibile sperpero di denaro pubblico.

Insomma, le premesse di cui poc’anzi, penso diano, in maniera chiara, il quadro della situazione, ma soprattutto ci consentono di capire il perché, le Sezioni Unite, impieghino così tanto tempo nella stesura delle decisioni cui sono chiamate a deliberare.

In effetti, sono passati già sette mesi da quando le sezioni semplici della Corte Suprema hanno, con ordinanza di rinvio, rimesso le questioni al massimo organo giudicante, ma del probabile deposito delle pronunce non vi è ancora la minima traccia.

Corollario di tutto ciò, inevitabilmente, non può che essere uno scenario giurisprudenziale dal carattere estremamente ondivago, oltreché contraddittorio, che finisce per ridimensionare sempre più il concetto di certezza del diritto, condizione che dovrebbe rappresentare, invece, il primo presidio a tutela del diritto di difesa del contribuente.

A ciò si aggiunga che la mancanza di chiarezza giurisprudenziale non gioca di sicuro un ruolo favorevole nell’invogliare lo stesso governo nazionale ad adottare una decisione normativa che consenta, a chiunque ne abbia interesse, di perimetrare i confini del presupposto impositivo dell’Irap, anche e soprattutto al fine di non incorrere in errori che non dipendono dalla propria volontà ma che rappresentano, esclusivamente, il frutto di una situazione di assoluta incertezza normativa, prima ancora che giuridica.

Da ciò l’auspicio a che l’intervento delle Sezioni Unite non tardi ulteriormente, affinché il cittadino, contribuente onesto, possa sapere, ancor prima di decidere se iniziare un’attività professionale, a quale tipo d’imposta il suo probabile e potenziale reddito verrà assoggettato.

Prima di concludere, infine, è doveroso ricordare che, al pari delle questioni già sottoposte alle Sezioni Unite, esiste un ulteriore filone di soggetti per i quali l’Irap non appare, verosimilmente, una tassa  del tutto legittima, e per i quali, pertanto, necessiterebbe, alla stregua dei professionisti, l’intervento del massimo consesso (se proprio è impossibile avere quello del legislatore..).

Ci riferiamo alle piccole attività commerciali che vengono condotte con il solo lavoro dei titolari e senza il benché minimo supporto di strutture o personale dipendente, quali ad es. possono essere un negozio di abbigliamento piuttosto che il negozio di un fioraio, ecc.

In questi casi, la domanda che ci si deve porre è la seguente: Da cosa è rappresentata la struttura organizzativa che la legge prima e la giurisprudenza poi richiedono quale “elemento potenziatore ed aggiuntivo ai fini della produzione del reddito?

Alle Sezioni Unite l’onore di rispondere..

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web