reati tributari

RESPONSABILE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA IL NEO LIQUIDATORE CHE NON SI ACCERTA DELLA SITUAZIONE PREGRESSA

17/10/2021


Pronuncia particolarmente interessante (Cass. pen., Sez. III, Sent. 06/10/2021, n. 36205) quella con cui la Suprema Corte torna a pronunciarsi in relazione al reato di omesso versamento IVA, previsto e disciplinato dall’art. 10ter del D. Lgs. n. 74 del 2000.

Rimanendo coerente con l’ormai consolidato orientamento, la Corte Suprema ritiene che risponda di tale reato - quanto meno a titolo di dolo eventuale - il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore e/o liquidatore di una società di capitali (senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali), in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione fiscale e precedente alla scadenza del versamento delle imposte come emerse da quest’ultima, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima.

Ad avviso degli Ermellini, infatti, adottando tale condotta, egli andrebbe ad esporsi volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze (Sez. 3, n. 20188 del 12/02/2021; Sez. 3, n. 34927 del 24/06/2015; Sez. 3, n. 38687 del 04/06/2014; Sez. 3, n. 3636 del 09/10/2013).

Si ribadisce peraltro quanto precisato nelle summenzionate pronunce: il soggetto che, subentrando ad altri dopo la dichiarazione fiscale e prima della scadenza del versamento delle imposte liquidate, abbia assunto la carica di liquidatore senza aver compiuto il previo controllo di natura puramente documentale sugli ultimi adempimenti fiscali, versa quanto meno in una situazione di dolo eventuale e non di mera colpa.

Per comune esperienza - afferma la Suprema Corte - l’assunzione della carica di amministratore comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, ragion per cui,  appare del tutto evidente che chi subentra senza adempiere agli oneri appena esposti, si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono eventualmente derivare dalle inadempienze pregresse.

A differenza di altre fattispecie contemplate dall’indicato D. Lgs. n. 74/2000, ove è espressamente richiesto il fine di evadere le imposte, i Giudici del Palazzaccio ricordano che l’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 10ter è rappresentato, invece, dalla sussistenza del semplice dolo generico (Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015).

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ritiene corretta la posizione adottata dalla Corte territoriale, la quale aveva ritenuto l’imputato pienamente consapevole, nel momento in cui rilevava la gestione dell’impresa, delle difficoltà economiche e finanziare in cui versava la s.r.l., e ciò anche alla luce  delle varie cariche di vertice ininterrottamente ricoperte dal medesimo in seno alla società.

Sempre ad avviso dei Massimi Decidenti, non sarebbe stata poi fornita alcuna prova in ordine alle azioni intraprese dallo stesso al fine di reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie: egli avrebbe piuttosto privilegiato il pagamento di taluni debiti, funzionali alla prosecuzione dell’attività d’impresa, a discapito di quelli erariali.

Una scelta - quest’ultima - “deliberatamente assunta”, che, come tale - concludono gli Ermellini - va ad integrare perfettamente quella nozione di “dolo generico” richiesto dalla normativa penal - tributaria al fine di configurare la responsabilità sottesa al reato di cui all’art. 10ter - D. Lgs. n. 74/2000

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