rimborsi fiscali

NESSUNA PRECLUSIONE AL RECUPERO DELL’ECCEDENZA IVA IN CASO DI OMESSA INDICAZIONE DEL CREDITO NELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

24/09/2019


  1. Il contribuente che esercita un’attività economica, può portare in detrazione (fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) l’eccedenza del credito IVA,  anche nell’ipotesi in cui abbia omesso di presentare la dichiarazione annuale relativa all’anno di maturazione del credito stesso;
  2. All’Agenzia delle Entrate spetta l’onere di provare l’inesistenza o la non spettanza del credito, non essendo sufficiente basare la propria pretesa solo sulla circostanza dell’omessa dichiarazione;
  3. Il diritto alla detrazione è subordinato solo agli adempimenti sostanziali in materia di IVA e non anche a quelli meramente formali.

Sono queste le linee guida definite con l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22744 del 12.09.2019, (che riprende le linee sostanziali contenute nell’ultima sentenza delle Sezioni Unite sul tema) emessa all’esito di una controversia in cui l’Agenzia delle Entrate, notificando alla società contribuente una cartella di pagamento derivante da un mero controllo formale della dichiarazione, pretendeva la restituzione del credito iva detratto adducendo, quale unica motivazione, l’omessa indicazione dello stesso nella dichiarazione annuale IVA di riferimento.

Il Collegio di Piazza Cavour, nel confermare le sentenze di merito - entrambe vittoriose per la ricorrente -  ha respinto l’appello dell’ufficio rassegnando le seguenti conclusioni:

La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal Giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione*, sicché, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad iva e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass., sez. un., 8 settembre 2016, n. 17757); il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto) purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione…”. *

In sostanza il principio di neutralità dell’IVA rispetto agli operatori economici è tale per cui il diritto alla detrazione dell’eccedenza d’imposta a credito (esistente e spettante), non può essere negato per il solo fatto di non aver presentato la dichiarazione fiscale o, men che meno, di non aver riportato nella stessa l’indicazione del proprio diritto.

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