rimborsi fiscali

CREDITO D'IMPOSTA ESPOSTO IN DICHIARAZIONE: RIMBORSO IN 10 ANNI

13/11/2021


Con l’Ordinanza n. 2416, depositata il 3 febbraio scorso, la V Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, avvallando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, ha ricordato che:

  • In tema di imposte sui redditi, qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d’imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, non occorrendo la presentazione di un’apposita istanza, in quanto l’Amministrazione, resa edotta con la dichiarazione dei conteggi effettuati dal contribuente, è posta in condizione di conoscere la pretesa creditoria. La relativa azione è pertanto sottoposta all’ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide né il limite temporale stabilito per il controllo c.d. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, né il limite alla proponibilità della relativa eccezione, posto dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58 (ex multis,Cass., Sez. U., 07/02/2007, n. 2687)”;
  • È corretto identificare “con il giorno della dichiarazione dei redditi quello di decorso della prescrizione ai fini del diritto al rimborso del credito di imposta (…). Il termine stabilito nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, entro il quale, l’Amministrazione Finanziaria deve provvedere alla liquidazione dell’imposta, ha natura ordinatoria secondo l’interpretazione, avente efficacia retroattiva, che ne ha dato la L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 28, comma 1. Ne consegue che il credito esposto in dichiarazione non si consolida con lo spirare del predetto termine o perché l’Amministrazione abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, così come il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza, contenuto nel D.P.R. 27 settembre 1973, n. 602, art. 38, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso” (ex multis, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9524 del 22/04/2009).

IL CASO

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione da parte dell’Ufficio della sentenza emessa dalla CTR della Lombardia, per mezzo della quale, in senso difforme da quanto statuito dalla CTP, si determinava il dies a quo della decorrenza della prescrizione relativa al rimborso del credito esposto in dichiarazione, in coincidenza con la scadenza del termine decadenziale entro il quale l’Ufficio avrebbe potuto procedere ad accertare e rettificare il reddito del contribuente per il medesimo anno d’imposta.

Ad avviso dei Giudici di primo grado infatti, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso dei crediti d’imposta sarebbe iniziato a decorrere solo dal quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione nella quale gli stessi crediti da rimborsare erano stati esposti dalla contribuente, ovvero solo una volta che fosse scaduto il termine entro il quale l’Ufficio avrebbe potuto procedere ad eventuali accertamenti e rettifiche.

LA DECISIONE

I Giudici di Piazza Cavour, dopo aver condiviso il principio per cui “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Cass., Sez. U., 15/03/2016, n. 5069; conformi Cass. 31/01/2018, n. 239; Cass. 12/10/2018, n. 25464; Cass. 06/02/2019, n. 3404), hanno ritenuto erronea la ricostruzione effettuata dalla CTR, riformando la sentenza a sfavore del contribuente.

Essendo pacifico che, tra l’esposizione dei crediti nella dichiarazione del contribuente del 1998 e la domanda di rimborso del 2010, sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale (anche tenuto conto del termine, successivo alla prima, necessario alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, in pendenza del quale il termine di prescrizione deve intendersi sospeso: Cass. 22/01/2018, n. 1543), i Giudici di Legittimità, ritenuto fondato il ricorso dell’Ufficio limitatamente a tale doglianza, hanno cassato la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.

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