13/11/2021
Con l’Ordinanza n. 2416, depositata il 3 febbraio scorso, la V Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione, avvallando l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, ha ricordato che:
IL CASO
La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione da parte dell’Ufficio della sentenza emessa dalla CTR della Lombardia, per mezzo della quale, in senso difforme da quanto statuito dalla CTP, si determinava il dies a quo della decorrenza della prescrizione relativa al rimborso del credito esposto in dichiarazione, in coincidenza con la scadenza del termine decadenziale entro il quale l’Ufficio avrebbe potuto procedere ad accertare e rettificare il reddito del contribuente per il medesimo anno d’imposta.
Ad avviso dei Giudici di primo grado infatti, il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso dei crediti d’imposta sarebbe iniziato a decorrere solo dal quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione nella quale gli stessi crediti da rimborsare erano stati esposti dalla contribuente, ovvero solo una volta che fosse scaduto il termine entro il quale l’Ufficio avrebbe potuto procedere ad eventuali accertamenti e rettifiche.
LA DECISIONE
I Giudici di Piazza Cavour, dopo aver condiviso il principio per cui “in tema di rimborso d’imposte, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio “quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum” (Cass., Sez. U., 15/03/2016, n. 5069; conformi Cass. 31/01/2018, n. 239; Cass. 12/10/2018, n. 25464; Cass. 06/02/2019, n. 3404), hanno ritenuto erronea la ricostruzione effettuata dalla CTR, riformando la sentenza a sfavore del contribuente.
Essendo pacifico che, tra l’esposizione dei crediti nella dichiarazione del contribuente del 1998 e la domanda di rimborso del 2010, sarebbe decorso il termine di prescrizione decennale (anche tenuto conto del termine, successivo alla prima, necessario alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, in pendenza del quale il termine di prescrizione deve intendersi sospeso: Cass. 22/01/2018, n. 1543), i Giudici di Legittimità, ritenuto fondato il ricorso dell’Ufficio limitatamente a tale doglianza, hanno cassato la sentenza impugnata e - decidendo nel merito - rigettato il ricorso introduttivo del contribuente.