rimborsi fiscali

PER IL DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO D’IMPOSTA SEMPRE NECESSARIO L’ATTO DI RECUPERO

25/06/2018


Qualora l’Amministrazione finanziaria intenda contestare la legittimità di un credito d’imposta utilizzato dal contribuente a compensazione dei propri debiti erariali, essa deve, inderogabilmente, notificare un apposito atto di recupero al fine di richiedere indietro le somme indebitamente utilizzate.

E questo il principio affermato dalla CTR Sicilia – Sezione distaccata di Caltanissetta, con la sentenza n. 1513/7/18, pubblicata in data 09.04.2018.

Nella vicenda in esame, l’agenzia delle entrate notificava ad una società sicula una cartella di pagamento ex art. 36bis, con la quale, disconoscendo il credito d’imposta utilizzato da quest’ultima, provvedeva al recupero delle somme illegittimamente compensate per un importo pari ad  € 499.000.

Tanto faceva, ritenendo che nella fattispecie fosse possibile procedere al recupero con la notifica diretta della cartella esattoriale, in considerazione del fatto che, in maniera inequivoca, si era di fronte ad un caso di mero controllo cartolare della dichiarazione presentata dal contribuente, ovvero di correzione dei dati e degli elementi da lui stesso denunciati.

La società, dal suo canto, riteneva che nella situazione in esame non potesse ritenersi legittima la cartella di pagamento in relazione al fine cui era preordinata, atteso che il disconoscimento del credito d’imposta con consequenziale recupero dello stesso rappresentasse una verifica vera e propria che implicava, sicuramente, valutazioni tanto in punto di diritto che in punto di merito.

Tesi, quest’ultima, pienamente condivisa dal Collegio di prime cure che procedeva, dunque, con l’annullamento del provvedimento impugnato.

A seguito di ciò, la parte pubblica, non soddisfatta del verdetto provinciale, ha proposto appello dinanzi alla CTR Sicilia, sezione distaccata di Caltanissetta, la quale, però, non le riservava di certo sorte migliore di quella già incontrata.

Nel confermare la fondatezza della decisione assunta dai decidenti di prima istanza, la Commissione Regionale ha avuto modo di affermare quanto segue: “Sulla scorta del consolidato principio che la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.PR. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo (Cass. nn. 14070 del 2011, 12762 del 2006) la Suprema Corte ha affermato, con l’ordinanza n. 5318/12, che con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica. Da tali principi..(..)..discende che il disconoscimento del credito di imposta non poteva avvenire mediante l’emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta (atto espressamente contemplato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 421..).

Inoltre – continua il Collegio siculo – “E’ stato anche di recente affermato che in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600 deI 1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633 del 1972 è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario (Cass. civile, sez. VI, 31/05/2016, n. 11292).”.

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