rimborsi fiscali

RIMBORSO IRAP LEGITTIMO ANCHE PER IL PICCOLO ARTIGIANO

21/09/2018


Buone notizie per i piccoli artigiani e commercianti in materia di Irap.

Non sono solo i professionisti, infatti, a poter richiedere il rimborso delle somme versate illegittimamente, o meglio, in assenza del presupposto impositivo, ma anche e soprattutto i piccoli artigiani e commercianti che svolgono la propria attività senza l’impiego di beni strumentali significativi.

A fornirci tale interessante conclusione è stata la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, con la sentenza n. 593/01/2018, depositata il 20 febbraio 2018.

Il Collegio regionale emiliano, nel confermare la tesi già espressa dai Giudici provinciali di Parma, ha ribadito la non sussistenza del presupposto impositivo necessario per l’assoggettamento ad Irap, in capo al piccolo artigiano (commerciante) che nell’esercizio della propria impresa non si avvale, da un lato, di un’organizzazione di mezzi strumentali eccedente il minimo indispensabile, dall’altro, di dipendenti e/o collaboratori in pianta stabile.

Più in particolare, i Giudici della Commissione Tributaria Regionale romagnola hanno ritenuto che il contribuente artigiano, considerata la sua modesta composizione strutturale, non fosse tenuto al pagamento dell’IRAP, disponendo, pertanto, il rimborso in favore dello stesso in relazione all’imposta versata e non dovuta nel corso dei 48 mesi precedenti, secondo quanto previsto dall’art. 38 del DPR n. 602/1973.

Disposizione quest’ultima, secondo cui: “Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all’intendente  di  finanza  nella   cui   circoscrizione   ha   sede l’esattoria presso la quale è stato eseguito il  versamento  istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi  dalla data  del  versamento  stesso,  nel   caso   di   errore   materiale, duplicazione  ed  inesistenza  totale  o  parziale  dell’obbligo   di versamento.”.

Dall’analisi della sentenza in esame, è possibile desumere, quindi, che qualora non vi sia un’organizzazione di mezzi e uomini idonea a far emergere il presupposto impositivo per l’assoggettamento ad Irap, non solo i professionisti ma benanche le piccole imprese, così come gli artigiani, potranno presentare all’erario l’istanza di rimborso con la quale recuperare le somme erroneamente versate negli ultimi 4 anni.

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