rimborsi fiscali

POSSO COMPENSARE LE CARTELLE ESATTORIALI CON I BONUS EDILIZI?

10/09/2025


POSSO PAGARE LE CARTELLE ESATTORIALI CON I CREDITI FISCALI DEL SUPERBONUS E/O DEGLI ALTRI BONUS EDILIZI?

I bonus edilizi non possono essere utilizzati per estinguere i debiti iscritti a ruolo (cartelle esattoriali), nonostante gli stessi non ricadano nel divieto di compensazione fissato all’interno del D.L. n. 78/2010.

Chissà quanti di voi si sono posti la domanda nell’ultimo periodo, vista l’enorme mole di lavori effettuati in Italia usufruendo, giustappunto, dei bonus edilizi concessi dallo Stato.

Ebbene, la risposta a tale quesito è arrivata attraverso una sentenza pronunciata , di recente, dalla Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Ferrara (sentenza n. 86/2/2025).

Nel caso esaminato dai Giudici emiliani, una società aveva utilizzato 137mila euro di crediti d’imposta ottenuti in seguito ad una ristrutturazione effettuata beneficiando del c.d. “Bonus Facciate”, al fine di compensare delle cartelle esattoriali che la stessa aveva per vecchi debiti non pagati.

L’Agenzia delle Entrate di Ferrara - escludendo la fattibilità di una simile operazione - notificava alla medesima società un atto di recupero per il tramite del quale le richiedeva le somme indebitamente compensate.

A seguito di ricorso presentato dalla contribuente, la Corte di Giustizia tributaria di Ferrara ha riconosciuto la fondatezza della contestazione sollevata dall’ufficio erariale, affermando quanto di seguito si riporta:

La questione consiste nella possibilità o meno di pagare debiti iscritti a ruolo e scaduti con crediti di imposta agevolativi.

La questione è di puro diritto giacche’ non sono in contestazione l’an ed il quantum della posta dedotta in compensazione dal contribuente.

La legge all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 prevede limiti e presupposti del pagamento di debiti verso l’erario a mezzo di compensazione con crediti erariali.

L’art. 31 del comma 1 del D.L. 31.5.2010 n. 78 pone un limite a tale compensazione, prevedendo che la stessa - ovvero la compensazione di crediti erariali con debiti erariali - non possa operare in presenza di debiti a ruolo scaduti.

La norma ha il seguente significato: il contribuente che ha debiti iscritti a ruolo non può operare la compensazione dei propri crediti erariali con debiti erariali non a ruolo: dovrà prima estinguere il debito a ruolo e successivamente potrà operare, nel rispetto dell’art. 17 citato e delle altre norme applicabili, la compensazione.

Come chiarito nella circolare del 2011 ADE prodotta dal ricorrente: “la disposizione configura un obbligo di preventiva estinzione del debito iscritto a ruolo e scaduto”.

La norma ex art. 31 non afferma quindi, come dalla lettura delle argomentazioni delle parti pare alle volte traspaia, un limite alla possibilità di pagare debiti a ruolo a mezzo di compensazione, bensì un limite alla compensazione fra debiti e crediti erariali non a ruolo, stabilendo che, se ha debiti a ruolo scaduti superiori alla soglia, il contribuente, che pure ha crediti di imposta e anche debiti erariali (non a ruolo), non può estinguere questi ultimi tramite compensazione, ma deve prima pagare in via ordinaria i debiti iscritti a ruolo.

Il quinto periodo dell’art. 31 prevede in via eccezionale che il debito erariale iscritto a ruolo si possa estinguere a mezzo di compensazione con credito erariale afferente alla medesima imposta (es: iva con iva). Ma questa norma non riguarda affatto il caso de quo.

Non v’è alcun dubbio che il credito di imposta di cui gode la ricorrente non abbia natura erariale, ma agevolativa e la sua causa derivi dalla legge e non da un esborso ultroneo.

Non vi è nemmeno dubbio che il divieto ex art. 31 (cioè compensare crediti erariali con debiti erariali non a ruolo in presenza di debiti a ruolo) non riguardi la possibilità per il contribuente di estinguere debiti non a ruolo con controcrediti agevolativi (ed in questo senso le molte decisioni citate dalla parte ricorrente):

certamente la ricorrente avrebbe potuto estinguere debiti erariali (ma non a ruolo) con il proprio credito agevolativo, e questo anche in presenza di debiti a ruolo, ovvero non operando il divieto ex art. 31. E in questi limiti è possibile affermare che effettivamente il divieto di cui all’art. 31 non riguarda i crediti agevolativi. In questo senso si è pronunciata ADE con il parere citato dalla ricorrente n. 451 del 2021 (ma il contribuente chiedeva se il divieto ex art. 31 ostava all’utilizzo in compensazione di un credito agevolativo pure in presenza di un debito a ruolo e non se poteva con tale credito agevolativo estinguere un debito a ruolo).

..(..)..

L’art. 31 si limita a dire che non si possono utilizzare crediti erariali per estinguere debiti erariali non scaduti se vi sono debiti a ruolo, ovvero che il meccanismo ex art. 17 citato non può operare se il contribuente ha debiti iscritti a ruolo e scaduti.

Ciò che invece qui interessa è se il credito agevolativo possa essere utilizzato per estinguere il debito erariale iscritto a ruolo: invero il senso della norma in commento è quello di impedire meccanismi compensativi sollecitando il pagamento per cassa dei debiti a ruolo.

La sola eccezione è quella della compensazione fra debiti e crediti afferenti la medesima imposta: ipotesi in cui è ammessa la compensazione estintiva di un debito a ruolo, ma che non interessa ai fini del caso de quo.

Ci si dovrebbe chiedere non se l’art. 31 riguarda anche i crediti agevolativi** (poiché’ non vi è dubbio che non li riguarda) **ma se è possibile estinguere a mezzo compensazione un debito iscritto a ruolo in forza di un credito agevolativo.

E la risposta è negativa: poiché la compensazione non è mezzo ordinario di adempimento, e, tenuto conto della peculiarità del debito erariale, è prevista solo nei limiti di legge (e tra questi il quinto periodo dell’art. 31 ovvero la cd compensazione verticale tra medesime imposte) come affermato dalla Cassazione in ord. 22128 del 03/08/2021.

L’art. 31 riguarda un divieto alla compensazione fra poste erariali, e non è pertinente al caso de quo, non essendovi dubbio che, pure in presenza di debiti a ruolo, il contribuente possa estinguere debiti erariali (diversi da quelli a ruolo) tramite crediti di imposta agevolativi.

Ma qui il contribuente pretende di estinguere un debito iscritto a ruolo con un credito agevolativo e a nulla vale l’art. 31 invocato: ed in questo senso è del tutto pertinente la risposta all’interpello 909-1329/2022, che riguarda un caso assolutamente sovrapponibile a quello della E. s.r.l., come affermato dalla stessa ricorrente, dove si afferma chiaramente che “i crediti agevolativi, sfuggendo al predetto divieto (id est divieto ex art. 31 cit.) possono essere compensati anche in presenza di ruoli, ma non per pagare i ruoli stessi”.

Ovvero: la presenza dei ruoli non impedisce la compensazione di crediti agevolativi con altri debiti erariali, però non è possibile pagare debiti a ruolo con crediti agevolativi.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere rigettato.”.


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