13/03/2026

CHE COS’E’ LA TARI?
La Tassa sui rifiuti ( TARI ) è un tributo locale, istituito dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dovuto da chiunque possieda un immobile o un’area potenzialmente idonea a produrre rifiuti.
Il presupposto impositivo, ex art. 1, comma 641, legge n.147/2013, si basa sul possesso o sulla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti, indipendentemente dal fatto che essi vengano effettivamente generati.
CHI E’ TENUTO AL PAGAMENTO?
L’ utilizzatore dell’immobile, sia esso proprietario, affittuario, o anche solo un mero occupante.
E’ confacente precisare che, nel caso di detenzione breve, ossia non superiore a 6 mesi, la tassa è a carico del possessore/proprietario, come sancito dall’articolo 1, comma 643 della legge sulla tari.
IN QUALI CASI E’ ESCLUSO IL PAGAMENTO DELLA TARI?
La TARI non è dovuta in relazione a:
- Locali e aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso;
- Immobili inagibili o inabitabili, privi di utenze attive ( luce, acqua,gas ) e non arredati;
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassati ( es. balconi, terrazzi scoperti );
- Parti comuni condominiali non detenute in via esclusiva ( scale, androni ).
In merito a quest’ultima parte, la giurisprudenza e la prassi ministeriale riconoscono la possibilità di esclusione dalla TARI solo in presenza di requisiti molto stringenti.
In particolare, per ottenere l’esenzione e la non debenza, il contribuente (così come stabilito per analogia legis dall’art. 2697 c.c.), deve dimostrare che il locale sia strutturalmente inidoneo a produrre rifiuti o che sia oggettivamente inutilizzabile (per es., per inagibilità certificata, assenza di allacciamenti o presenza di sigilli che impediscono l’accesso), e non semplicemente perché non utilizzato di fatto.
Secondo la giurisprudenza di merito, avvalorata dal Supremo Consesso, “l’onere della prova è ripartito fra le parti, non sussistendo alcuna presunzione di legittimità dell’atto amministrativo e in considerazione del principio di uguaglianza fra le parti del processo; invero, tanto il contribuente quanto l’ufficio ha l’onere di fornire la prova dei fatti a fondamento delle proprie domande ed eccezioni”. (Cass.5 novembre 2001, n. 13665; Cass. 4 ottobre 2000, n. 13180).
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