11/10/2022
Due recentissime sentenze (ottenute dall’Avv. Alessandro Gravina, partner di studio) emesse dalla Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Siracusa (sent. 3108/2022) e dalla Corte di Giustizia tributaria di I° grado di Catania (sent. 6877/2022) hanno confermato il principio più volte sancito dalla giurisprudenza, secondo cui la riscossione delle somme dovute a titolo di contributi consortili è legittima solo se ricorrono i presupposti previsti sia nell’art. 10 del r.d. 215/33 che nell’art. 860 del cod. civ., a tenor dei quali l’obbligo di contribuzione è dovuto in ragione del beneficio reale ed effettivo (non potenziale o presunto) che gli immobili traggono dalle opere di bonifica, nonché per l’incremento di valore che da quelle opere di manutenzione essi ricavano.
Invero, il vantaggio diretto ed immediato per l’immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile; in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul Consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite che si deve tradurre in un vantaggio diretto e specifico, tale, cioè, da tradursi in una “qualità” del fondo.
La Corte provinciale siracusana ha statuito che in assenza della prova del piano di classifica e dell’inclusione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile grava invece sul consorzio l’onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio nonché’ il conseguimento da parte del suo fondo di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite: “….nella fattispecie il consorzio, a fronte dell’espressa contestazione dei predetti presupposti impositivi, nulla ha provato, non assolvendo all’onere probatorio su di esso incombente….”
Ad analoghe conclusioni sono giunti anche i decidenti di primo grado di Catania, secondo cui in ordine all’eccezione relativa alla mancata dimostrazione del beneficio dei terreni dalle opere di bonifica, l’onere della prova si sposta in capo all’ente impositore, cui spetta dimostrare la presenza del presupposto per la debenza delle spese fisse consortili: “detto onere è stato palesemente disatteso dal consorzio di bonifica con conseguente illegittimità delle cartelle di pagamento impugnate.”
3409631958 - info@danielebrancale.it