tributi locali

ILLEGITTIMA LA TARSU APPLICATA GLI ALBERGHI

05/03/2015


La tassa sui rifiuti degli alberghi non puo' essere superiore
a quella delle civili abitazioni

La tassa sui rifiuti solidi urbani applicata agli alberghi,
non può, e non deve, prevedere un'aliquota maggiore rispetto a quella prevista
per le civili abitazioni
. A statuire tale interessante principio è stata la Commissione Tributaria Regionale di Lecce, con la sentenza n. 2452
del 28 novembre scorso
, la quale va ad inserirsi in un ciclo di pronunce che
stanno fortemente consolidando il principio sopra esposto.

La vicenda trae origine dal ricorso di una catena alberghiera
del leccese avverso diverse cartelle esattoriali, tutte aventi per oggetto il
mancato pagamento della TARSU relativa agli anni 2005, 2006 e 2007.

La Commissione di primo grado ha dato ragione al
contribuente, dichiarando l’illegittimità delle cartelle di pagamento per violazione dell’art. 68, comma 2, lettera
c, del D. Lgs. n. 507 del 15 Novembre 1993
, il quale disciplina, appunto,
la normativa relativa all’applicazione della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.

Tale decisione, non è stata ben accolta dal Comune di
Gallipoli, il quale, vista la considerevole cifra in ballo, quasi 300.000 €, ha
deciso di rivolgersi al Giudice d’appello affinché riconoscesse e dichiarasse
la legittimità delle cartelle di pagamento oggetto della lite, riformando la
sentenza di primo grado.

La richiesta dell’ente pubblico, però, ha subito la stessa
sorte del precedente grado di giudizio, pertanto, il contribuente si è visto
annullare, per una seconda volta, le grosse cifre che gli erano state richieste
per il tramite delle cartelle esattoriali.

 I giudici della
Commissione Regionale hanno, sommamente, affermato che “..Questa Commissione si è già
espressa su casi del tutto analoghi, se pur differenti per periodo di
imposizione e non può che ribadire che sulla questione si è anche già espressa
la Commissione Provinciale nel 2008, DICHIARANDO L'ILLEGITTIMITA' DI UNA
TASSAZIONE DIFFERENTE  E PIU' ONEROSA PER
GLI ESERCIZI ALBERGHIERI. Tale decisione è passata in giudicato
”.

La sentenza in esame è di notevolissimo rilievo, in quanto
afferma un principio sacrosanto secondo cui, in materia di TARSU, gli alberghi devono essere parificati alle
civili abitazioni e non devono subire una tassazione superiore, di quattro o
cinque volte,
 al dovuto.

Questo perché, gli alberghi e le strutture ricettive in
generale non producono quantità maggiori
di rifiuti rispetto alle case private
, dal momento che, come afferma la giurisprudenza,
Appare del tutto irragionevole che un
nucleo familiare in vacanza produca maggiori rifiuti di quelli prodotti
ordinariamente nella propria abitazione
”.

Oggigiorno, in quasi tutto il territorio della penisola, le
strutture alberghiere vengono costrette a pagare, a titolo di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, cifre abnormi ed irragionevoli che
finiscono per violare il vero e proprio concetto per il quale il tributo in
questione è stato concepito, ovvero, quello per cui “chi inquina paga”.

E tale imposizione, purtroppo, difficilmente viene contestata
dai titolari delle strutture ricettive, i quali, trovandosi dalla parte, come
si suol dire, dell’incudine, e nell’inconsapevolezza di alcuni meccanismi di
difesa, accettano, quasi per principio, qualsiasi forma di imposizione, anche
illegittima.

Tale pronuncia, infatti, insieme a tutte le altre già
esistenti in tal senso, potrebbe essere utilizzata da migliaia di albergatori
di tutta Italia per non pagare la TARSU richiesta in misura maggiore rispetto a
quella effettivamente dovuta, o, ancor di più, per vedersi rimborsata quella  già versata, ma non dovuta.

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