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TASSA RIFIUTI ALBERGHI - IL TAR EMILIA ROMAGNA ADERISCE ALL’ORIENTAMENTO DEL CONSIGLIO DI STATO

01/01/2016


Sembra davvero non voler finire la telenovela legata alla probabile (il)legittimità, ai fini Tari, di una tariffa più alta per le camere di albergo rispetto a quella prevista per le civili abitazioni.

L’ultima puntata è stata riservata al Tar Emilia Romagna, che con la sentenza n. 1056, del 2 dicembre scorso, ha sposato in pieno la linea adottata dal suo organo gerarchicamente superiore, circa l’illogicità, o, ancor peggio, l’illegittimità di quella previsione regolamentare che prevede l’applicazione, a quella parte di albergo diversa dal ristorante o dal bar, di una tariffa di gran lunga superiore rispetto a quella individuata per le civili abitazioni.

A richiedere giustizia, in questo caso, sono stati gli albergatori della cittadina di Riccione, i quali hanno intrapreso una vera e propria class action nei confronti del comune romagnolo, finalizzata ad ottenere l’annullamento della delibera comunale istitutiva delle tariffe.

Secondo questi ultimi: “Gli atti impugnati prevedono immotivatamente discipline diverse tra gli alberghi e le abitazioni private, in spregio alle previsioni previste dal D. Lgs. 507/93”.

Sempre a parere dei ricorrenti, inoltre,“..Per rispettare il dettato normativo del D. Lgs. 507/93 e accorpare in maniera omogenea le attività e le utilizzazioni con analoga potenzialità di produzione di rifiuti, il Comune di Riccione avrebbe dovuto dividere la superficie degli alberghi in due distinti blocchi; da una parte le stanze, i corridoi  e le sale, e dall’altra parte la cucina/sola ristorante e tassare il primo blocco con il medesimo importo previsto per le abitazioni..e il secondo con l’importo previsto per gli alberghi”.

Alla luce delle richieste come sopra esposte, il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna ha accolto in pieno le doglianze degli albergatori, disponendo, prima, l’annullamento della delibera comunale per mezzo della quale erano state approvate le predette tariffe, e poi, la riedizione del potere amministrativo esercitato, emendato dai vizi riscontrati.

Di notevole rilievo, senza dubbio, appare la pronuncia del collegio emiliano nella parte in cui prevede come: “Risulta chiaro, alla stregua della surriportata normativa, che la determinazione delle tariffe con riguardo alle diverse categorie e sottocategorie deve aver luogo tenendo conto della idoneità a produrre rifiuti dei locali e delle aree tassabili..(..)..Nel caso di specie, viceversa, il Comune di Riccione, ha utilizzato una differenziazione di tariffe che, sebbene possa far ritenere, in linea di principio, giustificato un regime di tassazione più elevato per gli alberghi con servizio di ristorazione, in considerazione del fatto che l’esercizio di un’attività di questo tipo può determinare una produzione quantitativamente e qualitativamente significativa di rifiuti, non appare corretto laddove non prevede alcuna distinzione, nell’ambito degli alberghi, fra le aree destinate esclusivamente a camere e quelle destinate alla ristorazione.”.

Deve ritenersi illogico, continuano i Giudici, che un’area che manifesta una capacità di produrre rifiuti pari, o, addirittura, inferiore a quella delle abitazioni private, debba essere assoggettata ad un regime di tassazione di gran lunga più elevato rispetto a quello previsto per tale tipologia di immobili.”.

La pronuncia in esame pone l’accento, ancora una volta, sulla instabilità del sistema giudiziario italiano e su quella che tutti chiamano, ormai, l’(in)certezza del diritto.

Non è minimamente ammissibile pensare, infatti, che una medesima questione possa trovare accoglimento se introdotta in un giudizio di tipo amministrativo, e, che allo stesso tempo, possa essere rigettata se prospettata davanti ad un diverso giudice, quale ad esempio quello tributario.

O, addirittura peggio, che il giudice di merito tributario possa trovarsi, sistematicamente, in contrasto con il Giudice di legittimità, pur sempre tributario.

Ricordiamo, per dovizia di particolarità, che solo pochi mesi fa la Corte di Cassazione, in contrasto con quanto statuito con la presente pronuncia, aveva ritenuto pienamente legittima la facoltà dei Comuni di stabilire, per le strutture alberghiere (considerate nella loro interezza), tariffe sui rifiuti di gran lunga superiori a quelle previste per le civili abitazioni.

Insomma, sembra proprio giunta l’ora di rivisitare l’attuale sistema di giustizia tributaria, come sostengono d’altronde, da più tempo e da più parti, i più noti tributaristi italiani, affinché si possa raggiungere, sulle questioni fiscali, un livello di certezza sufficientemente idoneo a garantire al contribuente “un pieno e legittimo diritto di difesa”.

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