29/08/2024
Non è dovuta l’IMU sui fabbricati collabenti - vale a dire, per gli edifici accatastati nella categoria F2 - in ragione del fatto che tale imposta non potrebbe essere richiesta né come fabbricato (se si considera che tali immobili, seppur iscritti in catasto, sono privi di rendita), né come area edificabile (dal momento che tale categoria di immobili resta ad ogni modo individuata come “fabbricato”).
Sono queste le conclusioni cui è pervenuto il Dipartimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze attraverso la Risoluzione n. 4/DF del 16.11.2023, in risposta ad un’istanza di interpello dove si chiedeva un parere in ordine alla legittimità o meno della pretesa, da parte di diversi Comuni, del pagamento dell’IMU sui fabbricati collabenti (cat. catastale F/2), considerati ai fini del tributo alla stregua dei terreni fabbricabili.
A tal proposito, merita sottolineare oltretutto come la risposta del MEF si pone in perfetta sintonia con le più importanti pronunce rese in materia dalla giurisprudenza di legittimità:
CASS., sentenza 28.03.2019, n. 8620: “Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2), oltre a non essere tassabile ai fini ICI come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.”.
CASS., sentenza 15.12.2020, n. 28581: “E’ pacifico che il fabbricato collabente, oltre a non essere tassabile ai fini dell’I.M.U. come fabbricato, in quanto privo di rendita, non lo è neppure come area edificabile, salvo che l’eventuale demolizione restituisca autonomia all’area fabbricabile che, solo da quel momento, è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito.”.
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