tributi locali

TARI E STABILIMENTI BALNEARI

29/03/2025


Lo stabilimento balneare deve pagare la TARI anche per l’intera superficie dell’arenile?

Un quesito che da sempre attanaglia i proprietari degli stabilimenti balneari è quello relativo alla giusta individuazione dell’area (del “lido”) da assoggettare al tributo TARI.

Più in particolare, i gestori degli stabilimenti si chiedono se la superficie dell’arenile (in alcuni casi, si parla di un’area abbastanza vasta) possa essere equiparata, ai fini impositivi, agli altri spazi del lido (ristorante, bar, ecc.) dove la capacità di produrre rifiuti è oggettivamente maggiore rispetto alla prima.

A nostro modesto avviso, il dubbio che investe i gestori degli stabilimenti non può di certo dirsi privo di fondamento, se si considera che, a rigor di logica, l’area destinata agli ombrelloni e ai lettini (dove il turista si limita esclusivamente ad esporsi al sole) non può verosimilmente ritenersi produttiva della stessa quantità e qualità di rifiuti prodotta dalla superficie dove insiste la cucina del ristorante piuttosto che la sala bar.

Tali dubbi interpretativi hanno portato negli anni i diversi operatori del settore a proporre delle vere e proprie azioni giudiziali, attraverso le quali ottenere il riconoscimento del diritto ad una “giusta” imposizione che prevedesse, per l’appunto, delle differenze di tariffe tra le diverse aree che compongono la superficie complessiva dello stabilimento balneare.

Nonostante la questione sollevata potesse apparire meritevole di pregio giuridico, tuttavia il giudizio dei vari decidenti che si sono ritrovati a pronunciarsi sulla situazione appena descritta non è stato purtroppo favorevole per i contribuenti.

Per citare solo alcuni dei precedenti giurisprudenziali più noti al riguardo, si fa presente che, da ultimo, il TAR Abruzzo - per il tramite della pronuncia n. 58 del 30.01.2024 - ha avuto modo di affermare quanto segue: “Con riferimento, poi, alla tassazione quale area dell’arenile, il Collegio osserva che lo stesso pienamente rientra fra le aree suscettibili di produrre rifiuti, come riconosciuto dallo stesso Ministero delle Finanze che, con risoluzione n. 147 del 15 settembre 1998, ha affermato che “si conferma quanto chiarito con la risoluzione ministeriale n. 8/474 del 4 luglio 1989, cioè che l’arenile forma parte essenziale del compendio destinato al servizio di balneazione…”. La sopra menzionata risoluzione risulta richiamata anche dalla recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 27006 del 23 ottobre 2019 ed è confermata anche da condivisibile giurisprudenza amministrativa secondo cui “non è, di per sé, irragionevole aver assoggettato a tassazione la superficie ombreggiata degli arenili, intesa come proiezione a terra degli ombrelloni installati, costituendo dato di comune esperienza la circostanza che i fruitori di tale superficie si trovino a produrre rifiuti durante la più o meno prolungata permanenza su di essa;” (TAR Campania - Napoli, Sez. I, sentenza n. 4849/2016).”.

Sempre sul punto, non possiamo non segnalare la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale della Sardegna - n. 29/1 del 18.01.2021 - secondo cui: “La Commissione rileva che le dedotte violazioni di legge dalle quali sarebbe affetto l’atto di cui la Società appellante ha chiesto l’annullamento, afferiscono tutte alla (censurata) modalità di calcolo della T.A.R.I. richiesta in pagamento dall’Ente impositore, che appare viceversa congrua, se si considera che l’arenile costituisce la principale attrattiva di uno stabilimento bal­neare, ospitando giornalmente la quasi totalità della clientela che vi si trattiene per un numero rilevante di ore consecutive (alcuni, anche l’intera giornata): ed è proprio la presenza di un numero significativo di persone che rende l’arenile produttivo di rifiuti, legittimando il Comune di Cagliari gestore del servizio di raccolta (e di smaltimento) dei rifiuti prodotti anche dall’arenile, a richiedere il pagamento della T.A.R.I. considerandolo quale superficie utile per calcolare la somma dovuta per tale titolo.”.

 

Il quadro giurisprudenziale attuale.

Allo stato attuale, pertanto, le speranze dei vari operatori del settore di vedersi diminuita la TARI in funzione della diversa composizione degli spazi costituenti l’intera superficie dello stabilimento sono pressoché nulle.

Purtuttavia, si ritiene che una perizia precisa e dettagliata (redatta da un tecnico) che comprovi la disomogeneità degli spazi e, di conseguenza, la diversa idoneità a produrre a rifiuti possa, in qualche modo, rappresentare uno spiraglio concreto ed effettivo al fine di avviare un dialogo con gli uffici comunali che consenta di pervenire all’individuazione di una più giusta e più equa imposizione delle diverse aree del “lido”.


Se anche tu sei proprietario di uno stabilimento balneare e desideri approfondire maggiormente la legittimità della TARI che ti viene richiesta, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:

info@danielebrancale.it - 340 9631958

 

 

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