tributi locali

INGIUNZIONE FISCALE: NULLA SENZA LA PROVA DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

08/05/2023


INGIUNZIONE FISCALE: CHE COSA E’?

L’ingiunzione fiscale è l’atto per mezzo del quale l’amministrazione accerta il credito, con eventuali interessi e sanzioni, e intima il pagamento entro 30 giorni della somma dovuta, pena l’inizio della esecuzione forzata.

Tale tipologia di atto amministrativo viene utilizzato, in particolare, dai Comuni per riscuotere le somme dovute a titolo di IMU, TASI, TARI, Canone Unico Patrimoniale, ecc.). 

E’ opportuno sottolineare, sin da subito, che l’ingiunzione fiscale rappresenta una peculiare tipologia di atto esecutivo, di matrice amministrativa e stragiudiziale, che cumula in sé le caratteristiche, da un lato, del titolo esecutivo e, dall’altro, del precetto.

In linea di massima, la notifica di tale provvedimento segue all’intervenuta definitività degli atti di accertamento, con cui l’ente locale ha provveduto a contestare l’omesso versamento di somme dovute a titolo di IMU, TARI, TASI, ecc.

Definitività, che si configura con il decorso dei 60 giorni dall’avvenuta  notificazione al contribuente dell’avviso di accertamento inviato dal Comune.

NULLITA’ DELL’INGIUNZIONE FISCALE PER OMESSA NOTIFICA DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO

Tra i più ricorrenti motivi di nullità dell’ingiunzione fiscale troviamo senza dubbio quella legata all’omessa notifica dell’atto presupposto, richiamato a base della stessa.

Difatti, l’eventuale mancata notificazione di quest’ultimo ha come effetto quello di provocare la nullità dell’ingiunzione recapitata al contribuente, per due ordini di ragioni:

  1. In primis, per configurazione della c.d. “nullità derivata”, in forza della quale deve ritenersi inderogabilmente nullo l’atto che trova fondamento in un precedente atto amministrativo irritualmente (o mai) notificato al contribuente.
  2. In secondo luogo, per effetto dell’intervenuta decadenza - per il Comune -  dal potere di riscuotere le somme dovute in relazione ad un determinato tributo.

Con riferimento a quest’ultimo punto, infatti, giova segnalare a chi legge che il termine a disposizione dell’ente locale per provvedere alla riscossione dei tributi di propria competenza è pari  a 5 anni, trattandosi di prestazioni a carattere periodico per le quali trova applicazione l’art. 2948, n. 4, del codice civile

GIURISPRUDENZA

Proprio in riferimento alla c.d. nullità dell’ingiunzione fiscale per omessa notifica dell’atto presupposto, si è pronunciata di recente la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 565 del 15 gennaio 2020.

Chiamati a giudicare sulla legittimità di un’ingiunzione fiscale notificata ad una grossa catena alberghiera, in relazione ad omessi versamenti TARI per diverse annualità, i Giudici di Piazza Cavour hanno accolto le doglianze della ricorrente, così statuendo:

Giova, allora, ricordare il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui: In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa.” (Cass. n. 1144/2018, S.U. n. 5791/2008).

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Se anche tu hai ricevuto la notifica di un’INGIUNZIONE FISCALE, e vuoi verificare che la stessa non sia affetta da potenziali vizi di legittimità, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti: 340 9631958 - info@danielebrancale.it

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