tributi locali

TARI AGRITURISMO

10/04/2025


TARI AGRITURISMO: ILLEGITTIMA L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PREVISTA PER GLI ALBERGHI

Sei il proprietario di un agriturismo e vuoi sapere se la TARI che ti viene richiesta dal Comune sia quella giusta?

Per scoprirlo, leggi l’articolo fino in fondo.

Il quesito che attanaglia migliaia di contribuenti che gestiscono un agriturismo è il seguente:

Qual’è la tariffa che deve essere applicata dal Comune ai fini della determinazione della tassa dovuta?

Tale dubbio nasce dal fatto che quasi la totalità dei Comuni italiani non prevede, all’interno del proprio Regolamento TARI, una specifica categoria dedicata agli agriturismi, con la conseguenza che la determinazione del tributo da questi ultimi dovuto viene effettuata in funzione del c.d. principio di assimilazione ad altre categorie (alberghi, ristoranti, ecc.).

In altri termini, per la quantificazione del tributo dovuto dagli agriturismi viene presa a riferimento la tariffa prevista per altre tipologie di attività, e, il più delle volte, la categoria utilizzata per l’individuazione della tariffa è quella degli alberghi.

Ma è legittimo un simile modus operandi da parte dei Comuni?

A nostro parere, assolutamente NO.

E il dato positivo per i gestori degli agriturismi è che il nostro parere si trova in perfetta sintonia con quanto, negli ultimi tempi, stanno affermando all’unisono i Giudici di ogni ordine e grado.

Sulla questione, lo scorso anno si è espressa la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Umbria (sentenza del 13 febbraio 2024, n. 68), chiamata a decidere sul ricorso proposto dal gestore di un agriturismo che aveva impugnato l’avviso di pagamento ricevuto in riferimento alla TARI (anno 2021), emesso da un Comune umbro relativamente ad un immobile, cat. D/10, utilizzato dallo stesso per l’attività secondaria di agriturismo.

Il contribuente lamentava, giustamente, che il Comune aveva applicato la TARI effettuando una illegittima assimilazione dell’attività agrituristica alla categoria degli “alberghi con ristorante”, in quanto il regolamento comunale TARI non prevedeva la specifica classificazione “agriturismi”.

Chiamati a decidere sulla legittimità dell’avviso di pagamento opposto, i Giudici umbri hanno accolto il ricorso, sulla base della seguente massima:

I Comuni, ai fini della tassazione sui rifiuti solidi urbani, devono prevedere nelle delibere di approvazione delle tariffe e/o del Regolamento una classificazione e una tariffa autonoma per le attività di agriturismo rispetto alle attività alberghiere.

Sulla questione, oggetto di frequente contenzioso tra i Comuni e i titolari di agriturismi, è intervenuto il Consiglio di Stato con varie sentenze e per una fattispecie coincidente con quella in contestazione (cfr. Consiglio di Stato 1162/2019 del 17.01.209) ha statuito che è illegittima l’incongrua assimilazione operata dalla delibera comunale Tari fra attività alberghiera e agriturismo decretandone l’annullamento.

Detta assimilazione implica, infatti, una presunzione di equivalenza di condizioni soggettive ma l’ordinamento le differenzia.

La legge n. 96 del 20.02.2006 quando definisce le attività agrituristiche fa riferimento a finalità specifiche quali l’utilizzo di risorse dell’azienda connesse con attività agricole, la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale; anche sotto l’aspetto tributario l’attività agrituristica ha una condizione speciale agevolativa che si riflette in modo determinante anche nella commisurazione della capacità contributiva.

Nel caso di specie la delibera comunale e il presupposto Regolamento Tari, per i motivi suesposti, devono essere disapplicati ai sensi dell’art. 7, comma 5 del D. Lgs. n. 546/1992, con conseguente illegittimità dell’atto impugnato.”.

Sempre sulla medesima questione si è pronunciato il TAR CAMPANIA, con la sentenza n. 171 del 8 gennaio 2025.

Anche in questo caso, il contribuente aveva fatto ricorso ritenendo illegittima l’assimilazione effettuata dal Comune all’attività para-alberghiera dell’attività agrituristica e la conseguente incorporazione della categoria nell’elenco delle categorie di attività commerciali recanti un’omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Nella sentenza, i Giudici campani hanno affermato che l’attività agrituristica non può mai essere considerata un’attività a sé stante, ma deve sempre essere considerata come un’attività connessa, svolta in connessione alle attività agricole principali e volta alla valorizzazione e alla tutela del territorio e del patrimonio rurale.

Sempre gli stessi hanno chiarito, inoltre, come le attività agrituristiche possono essere svolte esclusivamente dagli imprenditori agricoli, mentre le attività alberghiere possono essere svolte da imprenditori commerciali; pertanto, la natura soggettiva di una struttura alberghiera e di una struttura agrituristica non sono assolutamente assimilabili, stante la diversità dei soggetti che le svolgono e le finalità proprie delle due attività.

In ragione di quanto sopra affermato, è stato, pertanto, decretato che gli agriturismi devono restare assoggettati alla Tari come fabbricati rurali, quali sono, e non come alberghi.


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