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AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU PER VARIAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE: E' NULLO SENZA LA PROVA DELL'AVVENUTA NOTIFICAZIONE DELLA NUOVA RENDITA CATASTALE

08/07/2022


AVVISO DI ACCERTAMENTO RENDITA CATASTALE: CHE COS’E?

Si tratta di un atto con cui l’Amministrazione finanziaria porta a conoscenza dell’intestatario di un immobile l’avvenuta rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale allo stesso.

 
AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE

A seguito della notifica dell’atto sopra citato, accade sovente che il contribuente riceva anche l’ulteriore notifica - da parte del Comune - di un avviso di accertamento IMU con cui gli viene richiesto il versamento di una maggiore imposta conseguente proprio all’aumento del valore catastale attribuito dall’Agenzia del Territorio al proprio immobile.

Dinanzi a situazioni di tal fatta, il contribuente potrebbe contestare l’avviso di accertamento IMU ricevuto, laddove sino a quel momento lo stesso non fosse stato messo nella condizione di conoscere dell’avvenuta variazione del valore attribuito al proprio bene.

 

L’ATTO ATTRIBUTIVO O MODIFICATIVO DELLA RENDITA CATASTALE DEVE ESSERE NOTIFICATO?

Con la sentenza n. 809 del 28.6.2022, la Commissione tributaria Regionale dell’Emilia Romagna ha ricordato che, in base a quanto previsto dall’art. 74, comma 1, l. n. 342/2000, “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita. Dall’avvenuta notificazione decorre il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all’articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo. Dell’avvenuta notificazione gli uffici competenti danno tempestiva comunicazione ai Comuni interessati”. 

Tale disposto normativo – affermano i giudici emiliani - non impone alcun onere in capo ai proprietari di immobili con riguardo alla periodica ispezione dei registri catastali, in ordine al corretto classamento degli stessi; né l’obbligo di chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate in caso di controversie coi Comuni sulla mancata notifica ai fini IMU.

Al contempo, non può neppure pretendersi che il contribuente fornisca la prova di non aver ricevuto la notifica della rendita catastale, dal momento che “negativa non sunt probanda”.

È infatti “l‘Agenzia delle entrate - o l’Ente locale impositore, eventualmente, in caso di sua inerzia - a dover dare l’impulso al procedimento, segnalando la necessità della revisione del classamento.

 

IL CASO 

Il caso in esame traeva origine dall’appello promosso da due contribuenti (coniugi in comproprietà indivisa di un immobile) avverso la sentenza della CTP di Modena, la quale aveva rigettato - previa riunione – i ricorsi dagli stessi promossi contro gli avvisi di accertamento per il 2011 e 2012 ai fini ICI/IMU.

Più nel dettaglio, i contribuenti dichiaravano di aver liquidato le imposte su una rendita presunta in attesa della notifica della rendita definitiva, mai avvenuta fino al luglio del 2018, data di notifica degli avvisi di accertamento catastale de quibus (peraltro su impulso di una loro diffida).

In particolare, i motivi dell’appello evidenziavano il fatto che, secondo i ricorrenti, la sentenza esprimeva il proprio giudizio “sulla base di considerazioni contradditorie e fuorvianti”, le quali evidenziavano “l’errata valutazione dell’onere della prova, della natura e funzione della dichiarazione ICI”.

 

LA DECISIONE 

Ad avviso dei giudici di secondo grado, la chiave solutoria della vicenda in esame era da ravvisarsi nella questione dell’onere della prova della pretesa fiscale, la quale - in base ai principi generali dell’ordinamento tributario - non può che gravare sull’Ente impositore, salvo espresse e tassative deroghe di legge (nel caso di specie non sussistenti).

Errato (nonché frutto di un errore d’inquadramento sistematico) sarebbe stato dunque l’inciso nella motivazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui veniva previsto che - in difetto della chiamata in causa dell’Agenzia delle Entrate da parte dei ricorrenti– il collegio giudicante non avrebbe potuto far altro che supporre in via presuntiva che la notifica fosse avvenuta “perché questa è la prassi e, se è interesse del proprietario far valere un anomalo difetto di notifica, doveva chiamare in causa la Agenzia”, circostanza di fatto non avvenuta.

È proprio il summenzionato art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 a chiarire l’iter da seguire e la ripartizione delle incombenze: sono gli Uffici competenti (nel caso di specie quelli dell’ex Agenzia del Territorio, ora accorpata nell’Agenzia delle Entrate) che devono dare tempestiva comunicazione ai Comuni interessati.

Quest’ultimi, comunque, in presenza di contestazioni quali quelle rivolte dai contribuenti nella fattispecie, non possono rimanere inerti, ma “farsi parte attiva della soluzione dei problemi, in ossequio ai principi costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione, sanciti dall’art. 97 Cost.”. 

Nel caso in esame, il Comune di Modena non aveva dimostrato essersi verificata alcuna notifica al contribuente prima degli avvisi di accertamento in discorso.

Ad ogni modo – prosegue la CTR - gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, dovendo dunque valere per i periodi d’imposta precedenti le rendite provvisorie indicate dai contribuenti, con conseguente inefficacia degli avvisi di accertamento in contestazione (ex art. 74, comma 1, l. n. 342/2000).

La CTR dell’Emilia-Romagna, dunque, ritenendo assorbente e decisivo il motivo del mancato rispetto dell’onere probatorio ha accolto l’appello e per l’effetto annullato la sentenza di primo grado e gli avvisi di accertamento impugnati, oltre a condannare il Comune di Modena al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.


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