avvisi di accertamento

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE OBBLIGATORIO ANCHE PER L'IMPOSTA DI REGISTRO

03/05/2022


L’art. 12, comma 7, della L. n. 212/2000, si applica anche agli accertamenti che afferiscono all’imposta di registro?

A tale quesito ha fornito pregevole risposta la Corte di Cassazione, per mezzo della pronuncia n. 12412, depositata il 19 aprile scorso.

Accogliendo il gravame della società ricorrente, gli Ermellini hanno difatti statuito che il termine dilatorio di 60 giorni - previsto dal comma 7 dell’art. 12 dello Statuto dei diritti del Contribuente,  secondo cui il mancato rispetto comporta la nullità dell’avviso di accertamento - si applica anche per le violazioni in tema di imposta di registro.

Ciò, dal momento che l’amministrazione finanziaria risulta sempre gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo -procedimentale.

 
IL CASO

Con sentenza n. 5195.01.15 del 05/10/2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva, a sua volta, accolto il ricorso della società contribuente avverso un avviso di liquidazione di imposta di registro relativo all’anno 2009, con contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi.

Risulta opportuno sottolineare che l’avviso di liquidazione era stato emesso in ragione della riqualificazione quale cessione di azienda di una serie di operazioni negoziali (conferimento di azienda, cessione di quote sociali e incorporazione), assoggettate, dalla contribuente, ad imposta di registro in misura fissa.

In seguito alla decisione resa dai Giudici del Collegio d’appello laziale, la società verificata si rivolgeva al Supremo Consesso al fine di veder ribaltata la stessa, deducendo - come primo motivo di ricorso - “la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 12, comma 7, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del fatto che che l’avviso di liquidazione sarebbe stato emesso in violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla disposizione in esame, con conseguente nullità dello stesso.”.

 
LA DECISIONE

I Decidenti di Piazza Cavour, a seguito di dettagliata e scrupolosa disamina degli atti difensivi delle parti - hanno ritenuto fondato il motivo di ricorso appena esaminato (con assorbimento dei successivi), e, in virtù di ciò, acclarato la nullità dell’avviso di liquidazione emesso ai danni della ricorrente.

Nel fare ciò, gli stessi hanno avuto modo di affermare quanto segue:

Nel caso di specie, come evincibile dal ricorso e dal processo verbale di constatazione allegato, nonché presupposto dalla stessa sentenza della CTR, la verifica nei confronti di (OMISSIS) e’ avvenuta con accesso in loco ed e’ sfociata in un primo processo verbale di constatazione dell’imposta asseritamente evasa, con emissione dell’avviso di accertamento senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, applicabile anche in tema di imposta di registro giusta il richiamo di cui all’articolo 53 bis TUR.

Cio’ comporta la nullita’ dell’accertamento (ex multis, Cass. S.U. n. 24823 del 2015, cit.), diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha erroneamente valutato come non sanzionabile la violazione del termine dilatorio previsto dalla sopraindicata norma.

Va, quindi, enunciato il seguente principio di diritto:

Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, articolo 12, comma 7, la cui violazione determina la nullita’ dell’accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, articolo 53 bis”.
 
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