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DEBITI TRIBUTARI: LA RINUNCIA ALL'EREDITA' HA EFFETTO RETROATTIVO

15/11/2022


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LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ HA EFFETTO RETROATTIVO?

La questione dei debiti tributari del de cuius ha una valenza molto significativa allorquando l’erede si ritrovi a dover decidere quale sia la strada migliore da intraprendere in termini di accettazione (o meno) dell’eredità.

Di recente, i Giudici della Corte di Cassazione (pronuncia n. 11832 del 12.04.2022) sono tornati ad occuparsi proprio di tale tema, con particolare riguardo all’ipotesi in cui l’erede decida - a seguito di proprie valutazioni personali - di rinunciare all’eredità.

Nella fattispecie in esame, i massimi Decidenti hanno avuto modo di chiarire - ancora una volta - che la rinuncia all’eredità - validamente esercitata nelle forme di legge - ha senza dubbio effetto retroattivo, vale a dire, il rinunciante è considerato come mai chiamato alla successione e, conseguentemente, dovrà essere ritenuto del tutto estraneo alla responsabilità tributaria facente capo al defunto.

PER QUALE PERIODO HA EFFETTO LA RINUNCIA?

L’aspetto importante sottolineato nella pronuncia in commento è, inoltre, quello legato al fatto che - ad avviso degli Ermellini - l’estraneità vale anche in riferimento al periodo intercorrente tra la morte della persona cara ed il momento in cui viene - materialmente - effettuata la rinuncia.

Tradotto in altri termini, ciò significa che laddove l’amministrazione finanziaria dovesse notificare al potenziale erede (“chiamato” all’eredità) - in seguito alla morte del debitore principale - un avviso di accertamento relativo ad irregolarità e/o omissioni fiscali commesse da quest’ultimo, la rinuncia all’eredità consentirà al medesimo - anche laddove non abbia provveduto ad impugnare l’atto in esame (di fatto, rendendolo definitivo) - di contestare la successiva cartella di pagamento che gli venisse notificata,  proprio in quanto l’efficacia retroattiva della rinuncia espletata lo renderebbe, difatti, totalmente estraneo alla successione e, quindi, non “aggredibile” per obbligazioni tributarie facenti capo al defunto.

In virtù di tutto quanto appena esposto, laddove si dovesse ricevere la notifica di atti da parte dell’Agenzia delle Entrate e/o Agenzia delle Entrate Riscossione, in relazione a debiti tributari appartenenti al de cuius, si ritiene oltremodo opportuno vagliare la legittimità degli stessi mediante l’ausilio di un professionista esperto in materia.

Ciò - ancor di più - se il potenziale erede ha già effettuato - al momento della ricezione dell’atto - la formale rinuncia all’eredità.

Sul tema, vi consigliamo di leggere anche il seguente articolohttps://www.danielebrancale.it/news-ed-approfondimenti/cartelle-esattoriali-del-defunto-quali-responsabilita-per-gli-eredi.html


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