avvisi di accertamento

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO: IL PARERE DEL MISE E' IMPRESCINDIBILE AI FINI DEL RECUPERO

06/04/2022


Con la pronuncia n. 392.2.2021, la Commissione tributaria provinciale di Ancora ha ritenuto non competere all’Agenzia delle Entrate la valutazione dei profili tecnici sottesi al credito d’imposta R&S: l’Ufficio deve necessariamente richiedere un parere preventivo al Ministero dello Sviluppo Economico.

La possibilità per l’Agenzia delle Entrate di richiedere un parere al Mise (possibilità che sembrerebbe sottintesa dall’art. 8, comma 2, D.M. 27 maggio 2015) è dunque da intendersi quale presupposto ineludibile di una contestazione di natura tecnica.

IL CASO 

Il caso in esame ha visto una S.p.a. impugnare innanzi alla CTP di Ancora un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale di Ancona per indebita fruizione del credito d’imposta R&S 2016-2017, notificatole tramite pec in data 19.02.2020.

All’esito dei controlli effettuati dall’Amministrazione finanziaria, nonostante il rilevante materiale esplicativo e dimostrativo prodotto medio tempore dalla ricorrente, i verificatori avevano ritenuto che le attività svolte non avessero i requisiti per poter accedere alle agevolazioni R&S e che la documentazione predisposta per corroborarle non fosse idonea a giustificare la fruizione del relativo credito d’imposta.

Eccepiva la ricorrente che l’art. 3 del D.L. 145/2013 (cd. “Destinazione-Italia”) - nella versione vigente all’epoca dei fatti - ha introdotto un credito d’imposta a favore di ” … tutte le imprese … che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo … “ (comma 1) (…).

Al comma 12 di tale art. 3, soggiungeva la contribuente, è poi previsto che “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’adozione dell’intervento all’interno del programma operativo nazionale di riferimento, sono adottate le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le modalità di iscrizione delle spese in bilancio, le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione dell’importo di cui l’impresa ha fruito indebitamente e le eventuali relative maggiorazioni (…)”.

In base a quanto statuito dal secondo comma dell’art. 8, D.M. 27 maggio 2015 del Mef (di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico) riguardante “Attuazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”:

Qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”. 

LA DECISIONE

Con mirabile esame della disposizione appena enunciata, il Collegio tributario di Ancora ha stabilito che in tutti i casi in cui la natura tecnica degli accertamenti debba prevalere, la mera possibilità che sembrerebbe sottintesa al citato comma 12 dell’art. 3 della normativa primaria - ” … la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere … - esprime in realtà la“necessità di una discrezionalità tecnica che non può essere autonomamente esercitata dalla pubblica amministrazione se non attraverso il parere necessario degli organi tecnici e quindi delle strutture in seno al Ministero dello Sviluppo Economico o altri enti pubblici che, se del caso, possono essere chiamati in veste di consulente super partes”.

Conseguentemente, valutato l’eccesso di potere che viziava l’attività procedimentale di accertamento, a prescindere dalle conclusioni cui l’organo accertatore fosse pervenuto, i Giudici marchigiani hanno ritenuto di accogliere in toto il ricorso della contribuente così di fatto annullando integralmente l’atto di recupero.

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web