avvisi di accertamento

TREGUA FISCALE: VIA ALLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

01/01/2023


ACCERTAMENTO CON ADESIONE, MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE: PARTE LA SANATORIA SUGLI OMESSI O CARENTI VERSAMENTI DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA

Come è agevole desumere dalla lettura del titolo del presente approfondimento, una delle sanatorie contenute nel maxi - pacchetto TREGUA FISCALE  è dedicata proprio alla possibilità di rimediare agli omessi e/o carenti versamenti di rate (diverse dalla prima, scadute alla data del 01.01.2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione) afferenti a piani di dilazione concessi al contribuente in seguito:

  • alla sottoscrizione di un accordo nella c.d. procedura di “accertamento con adesione”, ex art. 7 - D. Lgs. n. 218/1997
  • all’intervenuta acquiescenza ad un avviso di accertamento, di rettifica e/o di liquidazione
  • alla sottoscrizione di un accordo nella c.d. procedura di “reclamo/mediazione”, ex art. 17bis - D. Lgs. n. 546/1992

La medesima possibilità viene concessa, inoltre, per sanare l’omesso e/o carente versamento di importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 01.01.2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

Stando a quanto afferma il comma 219, la presente regolarizzazione può essere effettuata pagando esclusivamente l’importo che, all’interno della rata scaduta, si riferiva alla sola imposta originariamente pretesa per il tramite dell’avviso di accertamento.

QUANDO SI PERFEZIONA LA REGOLARIZZAZIONE?

Il comma 220 della Legge di Bilancio prevede, testualmente, che: “La regolarizzazione di cui al comma 219 si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.”.

La medesima disposizione normativa si premura, inoltre, di sottolineare come anche in questo caso debba ritenersi espressamente esclusa la possibilità di versare gli importi dovuti per il tramite dell’istituto della compensazione di cui all’art. 17 - D. Lgs. n. 241/1997.

Sul punto, è senza dubbio opportuno evidenziare, infine, come il Legislatore si sia preoccupato di porre in risalto il fatto che: “In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione di cui ai commi 219 e 220, non si producono gli effetti di cui ai medesimi commi e il competente ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.”.

In questi casi, la cartella di pagamento dovrà essere notificata al debitore entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento (integrale o parziale) di quanto dovuto.

Per concludere, appare oltremodo doveroso segnalare ai lettori che l’istituto in questione (diversamente dalle altre sanatorie) non richiede l’emissione di un provvedimento da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ai fini della sua attuazione, ragion per cui non potrà che ritenersi, già da questo momento, pienamente operativo.


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