avvisi di accertamento

PIENA DEDUCIBILITA' AI PRELIEVI DEGLI AMMINISTRATORI RIQUALIFICATI IN COMPENSI

04/03/2022


Con la sentenza n. 201 del 22.09.2021, la CTP di Como ha stabilito che i prelevamenti effettuati sul conto corrente di una società da parte degli amministratori, riqualificati dall’Agenzia delle Entrate in compensi, debbano “simmetricamente” essere considerati deducibili ai fini delle imposte sui redditi, rientrando nella categoria dei componenti negativi.

IL CASO 

Il caso in esame ha visto una S.r.l. ricorrere innanzi alla CTP di Como avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Como, che rideterminava il reddito della società e riqualificava i prelevamenti effettuati sul conto corrente della stessa in compensi degli amministratori.

Più nel dettaglio, accadeva che l’Ufficio da un lato sanzionava la contribuente per omessa effettuazione della ritenuta, dall’altro, non considerava tali prelevamenti quali componenti negativi ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Impugnando l’atto impositivo innanzi ai giudici di primo grado, limitando l’analisi dei motivi di doglianza ai profili di interesse in tale trattazione, la società ha eccepito il fatto che l’Agenzia delle Entrate contestasse la corresponsione di compensi agli amministratori non dichiarati, ma nel rideterminare il reddito imponibile non teneva poi conto di tali componenti negativi come invece, “simmetricamente” - sarebbe dovuto avvenire.

LA DECISIONE 

A fronte delle eccezioni come sollevate dalla contribuente, il collegio ha accolto – su tali profili - il ricorso.

In primo luogo, la CTP di Como ha affermato il principio generale secondo cui dati o elementi incompleti e non forniti in sede di contradditorio, in costanza di controllo possono essere validamente integrati successivamente nel caso in cui risultino da elementi certi e provati.

Quanto al merito della vicenda, i giudici di primo grado hanno riconosciuto come era stata la stessa Agenzia a riqualificare le somme prelevate come compensi, dovendo, di conseguenza, questi ultimi rientrare giocoforza nella categoria dei componenti negativi e, come tali, essere considerati pienamente deducibili ai fini della determinazione dell’imponibile netto da sottoporre a tassazione.

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