avvisi di accertamento

SOCIO DI SOCIETÀ A RISTRETTA BASE SOCIALE (RECEDUTO): IL RINVIO PER RELATIONEM DETERMINA LA NULLITÀ DELL’ATTO

28/02/2022


Con l’ordinanza n. 4239, depositata il 10.02.2022, la V Sez. Civ. della Corte Suprema di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l’anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell’atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l’avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando per relationem alla motivazione dell’avviso di accertamento indirizzato alla società, manchi dell’allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali”.

Se, infatti, è vero che la giurisprudenza di legittimità - in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nelle forme della società a responsabilità limitata con ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci - ha ritenuto sufficientemente soddisfatto l’obbligo di motivazione dell’atto impositivo notificato al socio anche mediante rinvio per relationem alla motivazione dell’atto principale riguardante il presunto maggior reddito conseguito dalla società, ancorché lo stesso sia stato fatto oggetto di rituale notificazione unicamente nei confronti di quest’ultima, siffatto orientamento incontra tuttavia il limite, ineludibile, della persistente posizione di socio in capo al soggetto partecipante alla ristretta compagine sociale.

 

IL CASO

La vicenda sottoposta al vaglio degli Ermellini trae origine dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di una sentenza emessa dalla CTR della Lombardia, la quale - accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate - riformava in senso a lui sfavorevole quanto statuito dalla CTP di Milano.

Più nel dettaglio, il contenzioso traeva origine dall’intervenuta notifica ad una s.r.l. (a ristretta base societaria) - di cui il ricorrente deteneva una quota pari al 50% del capitale - dell’avviso di accertamento con cui venivano ripresi a tassazione presunti maggiori ricavi conseguiti (e non dichiarati) dalla società.

Successivamente alla notifica testé citata, l‘Amministrazione finanziaria procedeva con l’invio di un ulteriore avviso ai danni del socio, mediante il quale rideterminava l’imponibile e le imposte connesse ai  maggiori dividendi presuntivamente distribuiti in favore dello stesso.

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, quest’ultimo si opponeva senza indugio alla richiesta intimatagli, premettendo di essere receduto dalla compagine sociale in epoca anteriore alla data di notifica dell’avviso di accertamento alla società,  e contestando, in via preliminare, la mancata conoscenza del suddetto atto (neppure allegato dall’Ufficio all’avviso di accertamento a lui indirizzato).

Come anticipato, i giudici di primo grado accoglievano il ricorso del contribuente, che risultava - per converso - soccombente dinanzi ai Giudici d’appello.

Nello specifico, i decidenti regionali ritenevano priva di rilievo la doglianza circa la presunta compromissione del diritto di difesa a causa della mancata allegazione, al proprio atto, del provvedimento impositivo principale richiamato per relationem, a nulla rilevando - sempre a parere degli stessi - che prima della notificazione dell’atto impositivo alla società il socio fosse receduto dalla compagine sociale.

Insistendo nella propria doglianza, il contribuente si rivolgeva ai Giudici di Legittimità al fine di dedurre la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, nonché dell’art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo la pronuncia d’appello irragionevolmente escluso che la mancata conoscenza dell’avviso di accertamento, notificato alla società, avesse di fatto viziato l’atto impositivo a lui notificato.

 

LA DECISIONE

Il Collegio di Piazza Cavour, valutato che il ricorrente (ancora socio nell’anno d’imposta sottoposto a verifica fiscale) - nello spazio temporale intercorrente tra tale annualità e quella in cui l’Amministrazione finanziaria aveva provveduto a notificare gli avvisi di accertamento - era difatti receduto dal sodalizio, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento indirizzato al socio (privo dell’allegazione dell’atto principale notificato alla società).

Sebbene infatti “appare corretta l’interpretazione che riconosce in capo al socio la conoscibilità degli atti indirizzati alla società, anche per la peculiare ristrettezza della compagine sociale, non può certo affermarsi che il socio receduto abbia accesso agli atti e alla documentazione sociale, così come prevede gli artt. 2261 e 2320 c.c. per le società di persone, oppure l’art. 2476 c.c., comma 2, per le società a responsabilità limitata”.

Diversamente opinando – afferma la Corte – ci troveremmo di fronte ad un soggetto che, ricevuta la notificazione di un avviso d’accertamento con il quale gli si ridetermina il reddito da partecipazione in una società, di cui non è più socio, ma relativamente ad una annualità in cui tale era, dovrebbe apprestare nei successivi sessanta giorni la propria difesa (o anche solo valutare se ciò convenga), senza garanzia alcuna di accesso alla documentazione notificata alla società, cui per relationem appare fare esplicito rinvio l’atto impositivo ricevuto.

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