04/05/2022
La presente domanda ha suscitato un notevole contenzioso tributario negli ultimi anni, in seguito ad una prima sentenza - emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia (n. 379/2019) - che ha accolto il ricorso di un contribuente, il quale denunciava proprio l’illegittimità della cartella di pagamento ricevuta, dacché inviata per il tramite di un indirizzo pec difforme da quelle presente nei pubblici registri (per le pubbliche amministrazioni - IPA).
“Il ricorso è fondato, in effetti, dalla documentazione allegata agli atti si evince che la notifica della cartella esattoriale è nulla, perché prodotta da un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri, e per altro la stessa cartella non ha il visto di conformità.”.
Alla pronuncia appena citata, hanno fatto eco (in ordine di tempo): CTP Napoli, n. 5232/2020 – CTP Roma, n. 2799/2020 – CTP Bari, n. 447/2020 – CTP Roma, nn. 9274/2020, 10571/20520, 767/2021 – CTP Benevento, n. 82/2021 – CTP Ferrara, n. 80/2021 – CTP Verona, n. 103/2021 – CTP CATANZARO, n. 1076/2021 – CTP Milano, n. 2555/2021 – CTP Reggio Calabria, n. 3369/2021, CTP Agrigento, n. 95433/2021 – CTP Ragusa, n. 1355/2021 – CTR Toscana, n. 156/2021 – CTP Taranto, n. 943/2021 - CTP Bergamo, n. 26/2022 – CTP Napoli, n. 5025/2022 – Tribunale Enna, n. 21.03.2022, segno evidente del fatto che la presente eccezione in alcun modo può considerarsi pretestuosa o dilatoria, essendo piuttosto la stessa speculare ad una chiara ed evidente violazione di legge.
Per quanto attiene alla motivazione posta a base delle sentenze summenzionate, riteniamo che un rilievo particolare meriti, senza dubbio, la pronuncia resa dai Giudici della Commissione tributaria provinciale di Frosinone (sent. n. 702/2021, dep. il 28.12.2021), in seno alla quale è stato previsto quanto segue:
“La notifica della cartella di pagamento è regolata dall’articolo 26 del D.P.R. 602/1973 il quale consente al comma 2 la possibilità di eseguire la notifica a mezzo posta elettronica certificata, pur nel rispetto delle norme che regolano tale fattispecie, che consistono nel D.P.R. 11/02/2005 n. 68, richiamato dallo stesso articolo 26, e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82), testo unico che riunisce ed organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese, ivi compresi gli invii telematici ad essi diretti. Proprio quest’ultimo stabilisce che le amministrazioni pubbliche siano obbligate a dotarsi di un domicilio digitale iscritto nei pubblici elenchi (art. 3-bis del CAD) e che tale indirizzo sia utilizzato per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge, “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici esercizi” (art. 6-ter del CAD).”
Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 6ter del C.A.D., all’interno dell “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l’invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
Dall’analisi della norma testé citata, emerge, dunque, in maniera chiara la volontà del Legislatore di individuare nel domicilio digitale dell’ente pubblico inserito, giustappunto, nell’IPA (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni), l’unico indirizzo valido al fine di notificare - con valore legale - atti e documenti destinati ai privati (contribuenti).
Con ciò di fatto, dunque, sancendo – in maniera implicita - l’inopinabile divieto per l’agente della riscossione di procedere all’invio telematico di atti esattoriali utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello presente nel pubblico registro di cui all’art. 6ter – D. Lgs. n. 82/2005, vale a dire: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it (tra l’altro, anche l’unico rinvenibile dal sito istituzionale del medesimo).
Per concludere, si segnala che soli pochi giorni fa (sentenza n. 5025 depositata il 02.05.2022) la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha avuto modo di confermare l’orientamento in materia, così statuendo: