cartelle esattoriali

NOTIFICA CARTELLA A FAMILIARE: QUANDO E' ILLEGITTIMA?

03/10/2022


Qualora l’avviso di accertamento piuttosto che la cartella di pagamento venissero consegnati ad una persona di famiglia del destinatario dell’atto, l’ente impositore (e/o l’agente della riscossione) sarà onerato di provare in giudizio tanto la spedizione quanto l’effettiva ricezione della raccomandata informativa.

Principio - quest’ultimo - ribadito dalla Corte di Cassazione a mezzo dell’ordinanza n. 27446 del 20 settembre 2022.

Può accadere che un contribuente riceva presso il proprio domicilio fiscale la visita di un ufficiale della riscossione o di un messo comunale o di un altro pubblico ufficiale espressamente autorizzato, il quale gli notifichi a mani una cartella di pagamento o altro atto impositivo.

In ipotesi di tal fatta, l’Ente creditore o l’Agente della riscossione non si affidano al servizio postale per il procedimento notificatorio ma ad un pubblico ufficiale che provvede alla consegna dell’atto direttamente nelle mani proprie del destinatario o di altra persona espressamente individuata dalla legge.

Può accadere - in tale fattispecie - che al momento dell’accesso il destinatario non sia presente e che il messo debba, giocoforza, consegnare l’atto impositivo/esattoriale ad un’altra persona, quale ad esempio potrebbe essere il coniuge piuttosto che il figlio del destinatario.

Ebbene, in termini generali, la consegna dell’atto ad altra persona di famiglia o comunque addetta alla casa o all’ufficio comporta senza dubbio il realizzarsi della procedura notificatoria, iniziando - da quel momento - a decorrere per il contribuente il termine per l’impugnazione del provvedimento innanzi alla competente Autorità giudiziaria.

Tuttavia, il Legislatore tributario ha previsto per siffatte ipotesi una disciplina specifica e parzialmente derogatoria rispetto a quella generale prevista dal codice di procedura civile per la notifica degli atti giudiziari in generale: l’art. 60 del D.P.R. n. 600/73 dispone infatti che:

se il consegnatario non è il destinatario dell’atto o dell’avviso, il messo consegna o deposita la copia dell’atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso**. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta **e il messo dà notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto o dell’avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.

È evidente che se con la prima parte della norma il Legislatore intenda tutelare la riservatezza del destinatario, con la spedizione della raccomandata “informativa” egli vuole, senza ombra di dubbio, ottenere la certezza giuridica che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell’avvenuta consegna dell’atto.

MA COSA ACCADE SE IL NOTIFICANTE OMETTE DI SPEDIRE LA RACCOMANDATA INFORMATIVA?

A tale quesito ha dato risposta - di recente - la Corte di Cassazione a mezzo dell’ordinanza n. 27446/2022, con cui ha accolto il ricorso formulato dal contribuente e ha accertato la sussistenza del vizio invalidante la notifica della cartella di pagamento, in quanto la medesima era avvenuta a mani della moglie del destinatario e l’Agente della riscossione non era stato in grado di dimostrare in giudizio, in primis, di aver inviato la raccomandata di cui si discorre e, in secundis, che la stessa fosse stata effettivamente ricevuta dal contribuente.

”*Sul punto, questa Corte ha affermato che in tema di avviso di accertamento, l’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall’art. 139, comma 2, c.p.c., anche ove l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, ritiene l’invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte (Cass. V, n. 2868/2017). *

*Nel caso di specie, è incontroverso che la notifica è avvenuta a mani (e non in forma semplificata tramite servizio postale), con consegna alla moglie convivente, in data 26 maggio 2009, donde trova applicazione la lettera b ii ) del primo comma art. 60 D.P.R. 600/1973, vigente ratione temporis (perché introdotta con d.l. n. 223/2006), raccomandata del cui invio dev’essere data prova. *

Per contro, dall’esame dei fascicoli, emerge che la consegna a mani sia stata fatta da messo comunale e risulta non intellegibile ogni ulteriore riferimento all’invio della prefata raccomandata, dovendosi quindi concludere nel senso che la prova richiesta non è stata fornita.


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