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PRESCRIZIONE CREDITI ERARIALI - PER LA CTP DI PRATO IL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE SI ESAURISCE CON IL DECORSO DEI 5 ANNI

17/11/2017


Dopo l’arresto della Suprema Corte, n. 23397 del 17.11.2016, i Giudici di merito iniziano adisallinearsi dall’orientamento prevalente secondo cui il diritto alla riscossione dei crediti erariali si prescriverebbe con il decorso del termine ordinario decennale.

In particolare, la CTP di Prato, con la sentenza n. 38/01 del 20.03.2017, ha accolto le doglianze del contribuente interpretando in maniera “allargata” il disposto di cui all’art. 2948, n. 4, codice civile, a tenor del quale: “Si prescrivono in cinque anni..4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi.”.

Richiamando il decisum degli Ermellini, unitamente alla pronuncia della CTP di Reggio Calabria n. 2634/2014, il Collegio toscano ha affermato il seguente principio di diritto: “Risulterebbe irrazionale un sistema con prescrizioni di 5 anni per tributi locali e sanzioni (per le sanzioni, per i diritti camerali, vedi d. M. 27 gennaio 2005, n. 54, art. 10), e di 10 anni per i tributi erariali, IRPEF, IVA e altro.

Tutti i tributi, in oggetto, hanno adempimenti (scadenze) annuali, e quindi ex art. 2948, n. 4 cod. civ. la prescrizione è di 5 anni. Sostenere (vedi Cass. 13080/2011) che ''...la prestazione tributaria attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi..." non risulta ragionevole ed è palesemente illogico, poiché ciò che muta, anno per anno, non è il dovere della prestazione, ma la misura, l'entità il quantum, da pagare - sempre anno per anno - .

Pertanto anche i tributi erariali sono pienamente disciplinati nell'art. 2948, n. 4 cod. civ.”.

Infine, è opportuno ricordare all’uopo che in tal senso si erano già espresse CTR Roma, sentenza n. 1229/17; CTP Catania, sentenza n. 13229/2016; CTP Ferrara, sentenza n. 256/2013,sintomo del fatto che il principio, come ribadito dalla Corte pratese, non può che ritenersi meritevole di giustizia.

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