13/04/2022
Ti stai chiedendo se l’accertamento IMU - TARI relativo all’anno 2016 possa essere prescritto?
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La regola generale prevede che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Questo significa che il Comune deve concludere l’accertamento ed affidarlo alla notifica entro tale termine, poi decade dal potere di accertare e quindi il contribuente può eccepire l’illegittimità dell’atto emesso oltre il termine ultimo consentito.
Il dl n. 18 del 2020, ha disposto la sospensione dei termini di notifica degli atti di accertamento (art. 67). Questa norma non è stata dettata specificatamente per i tributi comunali, ma riguarda anche gli atti dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
L’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”. Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti.
Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019 e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018, i nuovi termini risulteranno secondo quanto riportato nella nota IFEL
Anno d’imposta | Termine notifica |
2016 | 26/03/2022 |
Anno d’imposta | Termine notifica |
2016 | 26/03/2023 |
Nel caso di accertamento per omesso o parziale versamento, il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso di accertamento IMU 2016 è il 26.03.2022.
Nel caso di accertamento per Infedele/Omessa Denuncia, il termine di decadenza per l’emissione dell’avviso di accertamento IMU 2016 è il 26.03.2023.
Questo termine subisce la scissione degli effetti della notifica e quindi entro quella data deve essere stato consegnato alle poste, ma potrai riceverlo anche in una data successiva perché dalla data di ricezione, l’avviso produce i suoi effetti per te.