news ed approfondimenti

COME COMPENSARE LE CARTELLE ESATTORIALI CON I CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

28/04/2022


IN COSA CONSISTE LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO LA PA?

Come già anticipato nel precedente articolo pubblicato lo scorso 23 aprile, il Legislatore concede ai contribuenti, destinatari di cartelle di pagamento, la possibilità di estinguere i propri debiti relativi a imposte erariali con crediti di imposta di eguale natura.

Tuttavia quello citato non è l’unico caso in cui la legge consente al contribuente moroso di operare una compensazione e, dunque, di preservare quella liquidità indispensabile a mandare avanti la propria attività imprenditoriale.

Il Legislatore ha infatti previsto che i carichi affidati all’Agente della riscossione possano essere compensati anche con i crediti (certi, liquidi ed esigibili) che il malcapitato contribuente vanti nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

A differenza della prima modalità di compensazione sopra citata, però, quella di cui si discorre riguarda esclusivamente le imprese che abbiano intrattenuto in qualche maniera un rapporto commerciale (per aver effettuato somministrazioni, forniture o appalti) con una delle seguenti Pubbliche Amministrazioni: Stato, Regioni e Province autonome, Enti locali, Enti del Servizio sanitario nazionale.

Ovviamente, la controparte contrattuale non deve aver provveduto nel frattempo a saldare il dovuto.

Entrando più nello specifico, occorre senz’altro dire che il credito oggetto della potenziale compensazione (con il carico iscritto a ruolo) dovrà essere inevitabilmente certo, liquido ed esigibile, oltre naturalmente a non essere prescritto (quindi non deve essere scaduto il termine di dieci anni – o quello diverso eventualmente previsto dalla legge – che decorre dal momento in cui il credito vantato è maturato o da quello in cui il creditore ha inviato l’ultimo atto interruttivo della prescrizione).

QUALI DEBITI SI POSSONO COMPENSARE?

La compensazione di cui si discorre – nella sua disciplina ordinaria (articolo 12, comma 7-bis del decreto legge n. 145/2013) prevedeva la possibilità di estinguere i carichi inclusi in cartelle di pagamento o in altri atti come, ad esempio, gli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate o gli avvisi di addebito che emette l’INPS, purché notificati entro il 30 settembre 2013.

La disciplina speciale ha, tuttavia, prorogato fino al 31 dicembre 2021 (da ultimo, per effetto del Decreto Sostegni n. 41/2021) tale facoltà, prevedendo le seguenti peculiarità:

  • la compensazione è ammessa anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali, sempre laddove certificati mediante la piattaforma del MEF;
  • i debiti compensabili devono essere di importo inferiore o pari al credito vantato;
  • è possibile avvalersene per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2021, relativamente a debiti che derivino da ruoli o carichi affidati entro il 31 ottobre 2020.

Sempre al riguardo, appare opportuno segnalare che è ormai in dirittura d’arrivo una norma che renderà di fatto strutturale la compensazione dei crediti verso la PA con i debiti esattoriali, allargando, inoltre, il perimetro (come già avvenuto con le varie disposizioni che prorogavano la disciplina contenuta nella norma principale) ai crediti derivanti da prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Sempre sul tema, merita sottolineare che possono essere compensati anche i carichi inclusi in piani di definizione agevolata (Rottamazione-ter,di cui all’art. 3 del D.L. n. 119/2018 o Saldo e stralcio, di cui all’art. 1, commi da 184 a198, della L. n. 145/2018).

Al contrario, la compensazione non è invece ammessa con riferimento ai carichi afferenti le c.d. “risorse proprie tradizionali” (ossia principalmente i dazi doganali sulle importazioni nell’Unione Europea, ma anche i dazi agricoli e i contributi nel settore dello zucchero riscossi dal 1970), anche laddove inclusi nei summenzionati piani di Definizione agevolata.

QUAL’E’ IL REQUISITO IMPRESCINDIBILE PER OPERARE TALE MODALITA’ DI COMPENSAZIONE?

Per concludere, va senza dubbio segnalato quello che rappresenta l’ulteriore requisito imprescindibile al fine di potersi avvalere dell’istituto in esame, ovvero che il credito portato in compensazione sia stato regolarmente certificato: anche in presenza di tutti gli altri requisiti fin qui menzionati, prima di recarsi allo sportello competente, il contribuente dovrà coinvolgere l’Amministrazione debitrice, affinché la stessa provveda a certificare il credito di cui si intende chiedere giustappunto la compensazione.

È possibile ottenere la certificazione testé citata esclusivamente utilizzando l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, facente capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Solo una volta in possesso della certificazione così ottenuta, il contribuente potrà recarsi presso il compente sportello dell’Agente della riscossione e così ottenere la definitiva compensazione del proprio credito con la contestuale e conseguente estinzione del relativo carico fiscale (per l’importo corrispondente).


Se hai bisogno di maggiori informazioni riguardo alla modalità di estinzione delle cartelle di pagamento appena segnalata, non esitare a rivolgerti ai nostri professionisti per una CONSULENZA dettagliata al riguardo.

info@danielebrancale.it - 3409631958

Sfoglia questa categoria..

Richiedi una prima consulenza

Compila il form e ti ricontatteremo entro 24h.

Allega l'atto che hai ricevuto

Web Developement Obdo - graphic and web