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LA COMPENSAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO CON I CREDITI D'IMPOSTA

23/04/2022


Ogni anno la legge chiama i contribuenti italiani a pagare una moltitudine di imposte e tasse in favore di diversi Enti (detti impositori). Allorquando un contribuente ometta il pagamento delle somme dovute nei termini imposti, la legge concede a detti Enti alcuni strumenti giuridici utili ad ottenere il pagamento coatto dando mandato all’Agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione), il quale - nella generalità dei casi - emette un’apposita Cartella di pagamento.

Quest’ultima deve essere poi notificata al soggetto debitore, il quale è chiamato al pagamento entro un termine specifico (60 GIORNI), in mancanza del quale vedrà il proprio patrimonio sottoposto ad esecuzione forzata (per approfondimenti circa le tutele poste a garanzia del contribuente, vedi l’articolo “CARTELLA ESATTORIALE: LE 3 MOSSE A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE).

Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia intenzione di provvedere al pagamento non si pongono problemi di sorta, ma chi dovesse vantare dei crediti di imposta potrebbe voler portare in compensazione detti crediti al fine di conservare la disponibilità di denaro liquido sempre utile al soddisfacimento delle esigenze proprie, della propria famiglia e, perché no, della propria attività.

Vediamo ora cosa prevede la legge al riguardo. 

 

LA COMPENSAZIONE DEI RUOLI CON I CREDITI D’IMPOSTA

Sul punto, il Legislatore è intervenuto con l’emissione del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto qui di interesse, con l’art. 31 di detto decreto, il Legislatore ha concesso al contribuente la possibilità di pagare mediante compensazione, anche parzialmente, le somme indicate in una cartella di pagamento riguardante imposte erariali e i relativi oneri accessori (quindi, a titolo esemplificativo: Irpef, Ires, Iva, ma anche Irap e addizionali all’Irpef in quanto la prima è sempre un’imposta erariale anche se di competenza regionale, mentre le seconde sono “addizionali” a tributi diretti – sono invece esclusi i tributi locali e i contributi di qualsiasi natura).

La compensazione deve avere ad oggetto crediti che siano anch’essi relativi ad imposte di natura erariale, dovendosi ritenere, pertanto, esclusi dalla possibilità di compensazione i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali, quali ad es.: detrazioni edilizie, bonus sud, credito d’imposta per acquisti di beni strumentali 4.0, ecc.

 

COME SI EFFETTUA CONCRETAMENTE LA COMPENSAZIONE

Preso atto dei confini normativi entro i quali è ammessa la compensazione delle cartelle di pagamento con i crediti di imposta, è ora possibile analizzare quelle che sono le modalità attraverso cui il contribuente può operare la compensazione di cui si discorre.

Dette modalità sono state oggetto di regolamentazione da parte del Ministro delle Economia e delle Finanze che, in forza del citato art. 31, ha emesso un proprio decreto in data 10 febbraio 2011.

Più nel dettaglio, il contribuente può procedere alla compensazione di cui si discorre attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il pagamento mediante compensazione può essere anche parziale e deve avvenire indicando la provincia dell’ambito di competenza dell’Agente della Riscossione presso il quale il debito risulta in carico.

Inoltre, il pagamento dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello “F24 accise” (codice tributo RUOL) che il contribuente può trovare tra la modulistica messa a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda procedere alla compensazione parziale delle somme dovute sulla base della singola cartella di pagamento, egli dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate Riscossione uno specifico modulo con cui deve dichiarare l’avvenuto pagamento in compensazione tramite “F24 accise” e indicare a quali cartelle attribuire il pagamento.

In quest’ultima ipotesi, la scelta di quali debiti compensare deve essere comunicata attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il termine di 3 giorni decorrenti dal pagamento in compensazione effettuato con modello F24.

In assenza di detta comunicazione e in ogni altro caso, l’imputazione dei pagamenti è effettuata dall’Agente della Riscossione ai sensi dell’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Alla luce di tutto quanto appena esposto, appare evidente, dunque, come la strada della c.d. “compensazione”, può essere senza alcun dubbio un pregevole strumento (alternativo) di adempimento della cartella esattoriale che consente di estinguere l’obbligazione tributaria senza privarsi – circostanza non affatto irrilevante di questi tempi – della liquidità necessaria per gestire le ordinarie attività connesse allo sviluppo e alla crescita di una specifica realtà aziendale.


Se anche TU vuoi avvalerti dello strumento appena descritto per far fede alle cartelle di pagamento che ti sono state notificate, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti: 

info@danielebrancale.it- 340 9631958
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