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COME RATEIZZARE LE CARTELLE DI PAGAMENTO DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

05/05/2022


E’ POSSIBILE DILAZIONARE LE SOMME RICHIESTE PER IL TRAMITE DELLA CARTELLA ESATTORIALE?

I contribuenti destinatari di cartelle di pagamento possono aderire ad un piano di dilazione tra quelli predisposti dall’art. 19, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento.

Più nello specifico, la citata disposizione di legge prevede che l’Agente della riscossione, su richiesta del contribuente che versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, debba concedere una ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo con esclusione dei diritti di notifica.

 

PIANO DI RATEAZIONE ORDINARIO

Qualora le somme iscritte a ruolo non superino il tetto massimo degli euro 60.000,00 (comprensivo dell’importo per cui si richiede la rateazione e di eventuali debiti residui di piani di dilazione già in corso), il contribuente può limitarsi a dichiarare (senza doverlo provare) di vivere in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il piano ordinario di rateazione dà al contribuente la possibilità di scegliere il numero di rate (nel limite massimo di 72) e il relativo importo (tra rate costanti e rate crescenti).

Coloro che hanno invece subito un’iscrizione a ruolo per importi superiori a 60.000,00 euro, possono richiedere un piano di rateizzazione ordinario di 72 rate (costanti o crescenti) compilando un modello denominato R2 (R3 se si tratta di persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria) da inviare all’indirizzo pec dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per territorio, avendo cura però di allegare:

  • se si tratta di persone fisiche e/o ditte individuali, la certificazione ISEE del proprio nucleo familiare.
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.

In entrambi i casi, la documentazione è richiesta al fine di dimostrare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica indispensabile ai fini della concessione del piano di rateazione.

 

PIANO DI RATEAZIONE STRAORDINARIO

Oltre ai piani ordinari di rientro sin qui esaminati, la legge consente anche la possibilità di accedere a piani di dilazione straordinari composti da un numero maggiore di rate costanti (che può arrivare fino a un massimo di 120 mensilità, pari a 10 anni, secondo i canoni stabiliti dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06.11.2013).

Sul punto, tuttavia, è opportuno sottolineare che al piano di rientro straordinario può accedere unicamente il contribuente che dimostri di non poter pagare il debito secondo i criteri richiesti dai piani ordinari (condizione che si verifica quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare dell’istante, come risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale – ISR – riportato nel modello ISEE).

In questo caso, la domanda di rateazione deve essere presentata mediante il modello denominato R4, laddove si tratti di persone fisiche o ditte individuali (R5, se si tratta di persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria), tramite gli specifici indirizzi pec in esso riportati, e il contribuente dovrà dichiarare, anche in questo caso, di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità.

Alla stregua di quanto avviene per i casi in cui si chiede un piano di rateazione “ordinario” in riferimento a debitorie superiori a 60.000 euro, anche nel caso di richiesta di piani di rateazione “straordinari” (fino ad un max di 120 rate), oltre alla presentazione del modello il contribuente è tenuto ad allegare tutta la documentazione sopra vista, in base a quella che è la propria condizione al momento della presentazione dell’istanza (persona fisica, ditta individuale in regime di contabilità ordinaria, società di capitali, ecc.).

 

EFFETTI CONNESSI ALLA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA

Successivamente alla presentazione della richiesta della rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa - o dell’eventuale decadenza dal piano - la legge dispone (art. 19, comma 1quater - D.p.r. n. 602/1973):

  • la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza,
  • il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della domanda)
  • il divieto di avviare nuove procedure esecutive

Sempre in proposito, è oltremodo opportuno far presente, inoltre, che il pagamento della prima rata del piano di rientro determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o, ancora, che il terzo non abbia reso dichiarazione positiva (o non sia stato già emesso un provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati).

 

PROROGA DELLA DILAZIONE

I piani di rientro concessi possono essere prorogati una sola volta, su istanza del contribuente, quando questi stia subendo un peggioramento della propria condizione economica e, allo stesso tempo, non sia ancora decaduto dal piano di rientro originario.

Alla presenza di tali requisiti, il contribuente interessato dovrà presentare una domanda motivata con cui deve dichiarare che – successivamente alla concessione della rateazione originaria – si è verificato un ulteriore peggioramento della propria temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica e, quindi, chiedere una proroga della dilazione, che può essere a sua volta ordinaria (fino a un massimo di ulteriori 72 rate costanti o crescenti) o straordinaria (fino a un massimo di ulteriori 120 rate costanti).

Con riferimento alla prova necessaria a dimostrare l’anzidetto peggioramento della situazione economica, il modello ISEE potrebbe risultare insufficiente; ecco perché, in tali ipotesi, il contribuente dovrà allegare alla richiesta qualsiasi documentazione probatoria utile ad attestare, ad esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del nucleo familiare oppure la nascita di uno o più figli, ecc.

 

DECADENZA DALLA DILAZIONE CONCESSA

Infine, appare doveroso evidenziare che il contribuente decade dalla rateazione nel caso in cui:

  • ometta il pagamento di alcune delle rate del piano di ammortamento (cosiddetta “decadenza per inadempienza”),
  • venga assoggettato a una procedura concorsuale,
  • deceda o – in caso di società – nell’ipotesi in cui la stessa venga cancellata dal registro delle imprese.

Al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni di decadenza appena descritte, l’Agente della riscossione potrà riprendere le azioni di recupero normativamente consentite e al contribuente sarà precluso l’accesso a nuovi piani di rateazione (salvo il pagamento - in un’unica soluzione - di tutte le rate arretrate connesse al piano di dilazione revocato).

 

TERMINI DI DECADENZA (ORDINARI E SPECIALI)

Una precisazione, infine, appare doverosa con specifico riferimento alla “decadenza per inadempienza al versamento delle rate”: questa si concretizza a fronte del mancato pagamento di uno specifico numero di rate, anche non consecutive, che varia a seconda della data in cui il contribuente ha presentato la propria istanza (e a prescindere che si tratti di piano ordinario o straordinario):

  • le rateizzazioni in essere alla data dell’8 marzo 2020 (21 febbraio nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “zona rossa”) decadono in caso di mancato pagamento di n. 18 rate, anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Fiscale”),
  • i piani concessi dopo l’8 marzo 2020 e sino al 31 dicembre 2021, decadono con il mancato pagamento di n. 10 rate, anche non consecutive (come previsto dal “Decreto Ristori”),
  • le rateazioni richieste successivamente al 1° gennaio 2022 decadono con il mancato pagamento di n. 5 rate, anche non consecutive.

Ad ogni modo - come detto poche righe sopra - il contribuente inadempiente potrà nuovamente accedere all’istituto della rateazione, sia per gli stessi debiti che per altri, solo dopo aver integralmente regolarizzato l’importo delle rate scadute relative al piano revocato.

A tal proposito, va precisato che qualora l’istanza di rateazione riguardi gli stessi ruoli oggetto di un precedente piano decaduto, la dilazione  potrà essere concessa per un numero massimo di rate non superiore a quello residuo, alla data della nuova istanza, del piano per il quale si richiede la riammissione.


Se hai bisogno di maggiori dettagli o di specifica assistenza in merito ai procedimenti di rateazione delle cartelle esattoriali, non esitare a CONTATTARCI ai recapiti che trovi qui di seguito:

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