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NULLA LA NOTIFICA DELL'ATTO TRIBUTARIO EFFETTUATA AD UN INDIRIZZO ERRATO

17/05/2022


E’ valida la notifica della cartella esattoriale effettuata ad un indirizzo - numero civico - errato?

Con la sentenza n. 12832/2022, la Suprema Corte di Cassazione - rispondendo al quesito sopra esposto - ha ribadito che l’erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell’indicazione del numero civico, come nel caso di seguito analizzato) impedisce il perfezionamento della notifica, anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato quivi ricevuto da persona diversa, trattandosi di luogo privo di qualsivoglia collegamento con la persona del destinatario.

IL CASO​​​​

Il caso in esame ha visto un contribuente proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (n. 6250.34.2014), la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un’ingiunzione di pagamento (scaturente dalla precedente notifica dell’avviso di accertamento) relativa alla Tassa Rifiuti (dal 2005 al 2011), aveva accolto l’appello (avverso la sentenza depositata dalla CTP di Varese) proposto dalla A.T. S.r.l., quale concessionaria della riscossione dei tributi locali per conto del Comune di Busto Arsizio (VA).

Più nel dettaglio, i giudici di secondo grado avevano riformato la decisione di prime cure sul presupposto del regolare perfezionamento della notifica afferente l’avviso di accertamento (prodromico all’ingiunzione opposta) presso il luogo di residenza del contribuente.

Limitandosi al profilo di interesse ai fini di tale trattazione, con il primo motivo di ricorso il ricorrente eccepiva che l’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione fiscale era stato notificato in luogo diverso dalla residenza oltreché dal domicilio dello stesso e, dato non meno rilevante, che l’atto sarebbe stato ricevuto materialmente da persona a lui ignota.

In virtù di ciò, asseriva il contribuente che la notifica in tal modo effettuata avrebbe dovuto ritenersi affetta da nullità, essendo stata eseguita presso un luogo privo di qualsiasi collegamento con la residenza, il domicilio o la dimora del medesimo.

La raccomandata A.R. - a mezzo della quale l’avviso di accertamento veniva recapitato al contribuente - era difatti stata indirizzata a quest’ultimo presso il locale concesso in locazione per uso commerciale dal Comune di Busto Arsizio, lo stesso ove il destinatario esercitava l’attività di bar, caffè e pasticceria.

In base a quanto previsto dall’art. 60, comma 1, lett. a) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ma richiamato anche dalle norme afferenti la notificazione degli atti impositivi relativi alle altre tipologie di tributi), la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’Ufficio finanziario secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del c.p.c., ivi comprese, quindi, in mancanza di espressa esclusione, le modalità di cui all’art. 149 c.p.c. per la “notificazione a mezzo del servizio postale”.

La corretta applicazione di tali norme postula, a monte, l’esatta individuazione della residenza o del domicilio da parte di chi esegua la notifica dell’atto tributario, potendosi dare corso alla sequenza prefissata delle modalità alternative soltanto in caso di materiale impossibilità di consegna presso la dimora abituale del destinatario (cfr. Cass., Sez. 6-5, 13 gennaio 2021, n. 332).

A tal fine, è sufficiente che la residenza o il domicilio siano individuati mediante l’esatta indicazione della via e del numero civico, essendo irrilevante ogni altra indicazione (Cass., Sez. 5, 17 agosto 2021, n. 22983).

LA DECISIONE

La Corte di Cassazione, ritenuto fondato tale primo motivo di doglianza e dichiarato l’assorbimento dei restanti, ha accolto il ricorso originario del contribuente cassando la sentenza impugnata.

Nel fare ciò, ha avuto modo di affermare che: “la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, pervenendo all’apodittica conclusione che la notifica degli atti è avvenuta regolarmente nel luogo di residenza della parte T., sull’indimostrata premessa che il contribuente è un inquilino del Comune di Busto Arsizio, quindi lo stesso Ente lo conosce bene e sa bene dove abita.

Viceversa, a fronte della precisa e puntuale contestazione del contribuente, in primis,​di essere residente in altro Comune e, in secundis, di avere domicilio in altro luogo del medesimo Comune in cui era stata tentata la notifica dell’atto, la concessionaria della riscossione aveva l’onere - che non è stato minimamente assolto - di documentare la coincidenza del luogo di notifica dell’avviso di accertamento con il luogo di residenza (o, quanto meno, di domicilio) del destinatario.


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