04/09/2024
DEBITI BANCARI NON PAGATI? COME AFFRONTARLI SENZA PERDERE LA SERENITA’
Può capitare a tutti di doversi rivolgere, almeno per una volta nella vita, ad una banca o ad una finanziaria al fine di richiedere un prestito; ciò per una serie di ragioni, che possono essere le più svariate: acquistare una casa piuttosto che un’automobile, far fronte alle esigenze della propria famiglia e così via.
Ebbene, tutto fila liscio fino a quando si è in grado di pagare regolarmente le rate del proprio prestito alle scadenze previste dal contratto: ma cosa succede se a causa di un evento di forza maggiore (come ad esempio: la perdita del posto di lavoro, una separazione, una diminuzione del proprio reddito) non si riescono più a rispettare quelle scadenze?
Cerchiamo di rispondere a questa domanda partendo da una serie di strumenti che la stessa legge mette a disposizione dei debitori che si trovano, giustappunto, ad attraversare un momento di difficoltà finanziaria.
PROCEDURE INTERNE DI RIMODULAZIONE TEMPORANEA
Partiamo subito affermando che ci sono delle procedure automatiche - previste dal Legislatore - attivabili nei confronti di qualsiasi istituto finanziario nel momento in cui dovessero evidenziarsi i primi segnali di indebitamento.
A tal fine, è più che opportuno sottolineare come tali procedure siano previste contrattualmente nel momento in cui si sottoscrive il contratto di finanziamento.
Difatti, ogni istituto finanziario, a livello contrattuale, è tenuto a mettere a disposizione del cliente (in genere ogni 6/9 mensilità ed una volta all’anno) la possibilità di saltare fino a 3 rate, posticipandone il pagamento alla fine del piano di ammortamento.
Questa procedura - nel gergo tecnico - prende il nome di “SALTO RATA”.
Un’altra procedura attivabile - laddove ci si dovesse trovare in difficoltà nel fronteggiare le rate del prestito e/o finanziamento - è quella della c.d. “RIMODULAZIONE TEMPORANEA” del piano di ammortamento.
Attraverso tale strumento si potrà richiedere una sospensione del finanziamento con la possibilità di seguire un nuovo piano di rientro temporaneo per un massimo di 12 mensilità: in questo caso, si avrà l’opportunità di pagare soltanto la quota di interessi prevista dal prestito risparmiando, così di fatto, sino al 70/80% della rata.
Vi sono poi ulteriori procedure interne, attivabili, altresì, quando ci si ritrova in uno stato di insolvenza con le banche e/o istituti finanziari, che mirano ad ottenere una riduzione dell’importo della rata (a volte, però, a fronte di un piano di ammortamento più lungo rispetto a quello originario).
Questi strumenti sono: l’accorpamento finanziario, il consolidamento debiti, il rifinanziamento del prestito, il prolungamento del piano di rimborso, ed infine la negoziazione dei tassi di interesse.
In riferimento a tali strumenti, va detto sin da subito che gli stessi possono essere attivati in qualsiasi momento, cercando tuttavia di fare molta attenzione - soprattutto nelle ipotesi di accorpamento finanziario, consolidamento del debito e rifinanziamento del prestito - al quantum relativo agli interessi.
Spesso e volentieri, infatti, la banca è portata a richiedere sul nuovo importo accorpato, consolidato, o rifinanziato degli interessi molto più alti, facendo lievitare a dismisura l’importo totale da dover restituire (ecco perché si tratta di operazioni, quelle appena evidenziate, che vanno valutate in maniera precisa ed attenta, con un professionista, prima di metterle in piedi).
Per concludere, non possiamo fare a meno di citare la c.d. procedura di “estinzione anticipata” e quella del c.d. “aumento dei pagamenti anticipati”: le stesse consentono - nel primo caso - di risparmiare su tutta la quota di interessi a scadere non ancora maturata (ed, in parte, anche su tutti gli ulteriori costi connessi all’erogazione del prestito, ad es.: costi di istruttoria, costi di assicurazione, ecc.); nel secondo caso, invece, attraverso l’effettuazione di pagamenti anticipati relativamente ad una o a più rate a scadere (si pensi alle ipotesi in cui ci si ritrova con della liquidità inaspettata) si raggiunge il risultato di ridurre considerevolmente l’importo complessivo del debito nonché il relativo piano di ammortamento.
PROCEDURE STRAGIUDIZIALI
Fin quando si rimane solventi difficilmente la banca o l’istituto finanziario saranno disposti a trattare il debito del cliente in sofferenza; pertanto, nel momento in cui ci si dovesse rendere conto di essere già con almeno due/tre rate del piano “saltate”, e/o di essere stati persino segnalati nelle banche dati creditizie (CRIF, CTC, EXPERIAN, ecc.), la cosa più opportuna da fare appare senza dubbio quella di provvedere alla disamina immediata di tutta la documentazione contrattuale, al fine di verificare se esistono delle anomalie (la più rilevante è sicuramente quella concernente la pattuizione di interessi usurari, in violazione della Legge n. 108/96) tali da consentire al debitore di intraprendere una potenziale trattativa stragiudiziale con la banca, finalizzata ad ottenere - da parte di quest’ultima - una riduzione del debito residuo.
Tale procedura, che si svolge al di fuori delle aule di Tribunale e senza l’intervento di un Giudice, consente di ottenere quasi sempre un beneficio concreto in termini di abbattimento del debito, con l’ulteriore - e non meno rilevante - aspetto positivo rappresentato dallo stop totale a qualsiasi azione di richiesta (a volte ai limiti della molestia) da parte di call center e/o società di recupero crediti.
Se anche TU ti ritrovi a dover gestire una situazione debitoria simile a quella sopra descritta, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:
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