17/02/2025
Il Senato ha ufficialmente approvato l’emendamento al D.L. n. 202/2024, con cui viene definitivamente sancita la riammissione alla c.d. “ROTTAMAZIONE QUATER” per i contribuenti che - alla data del 31 dicembre 2024 - risultavano decaduti dalla definizione agevolata, per mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste dal piano.
Quanto sopra affermato ci consente di sgombrare il campo dal primo dubbio: se decado per mancato pagamento della rata in scadenza al 28.02.2025, posso usufruire della “riammissione”?
La risposta è: NO.
Allo stato attuale, infatti, non essendo previsto alcuno spostamento o ipotetica riammissione, i soggetti con una definizione agevolata “in essere” dovranno versare tutto quanto dovuto entro la predetta scadenza, al fine di non perdere i benefici previsti dalla rottamazione quater.
Il testo dell’emendamento prevede che la domanda di riammissione, per chi intendesse usufruirne, dovrà essere presentata in modalità telematica, utilizzando la modulistica che l’Agenzia delle Entrate Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet, entro i venti (20) giorni successivi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il termine entro cui presentare la domanda è fissato al prossimo 30 aprile 2025.
Sul punto, è opportuno sottolineare che la norma prevede la possibilità di integrare, sino al 30 aprile 2025, la domanda già presentata, limitatamente, tuttavia, alle sole cartelle originariamente incluse.
All’interno della domanda, il contribuente dovrà indicare la modalità di pagamento prescelta, ovvero se intende pagare in un’unica soluzione o attraverso un piano rateale (max 10 rate).
Una volta inviata la domanda, sarà onere dell’Agenzia delle Entrate Riscossione comunicare al contribuente le somme dovute, con le relative scadenze, entro il 30 giugno 2025.
Un aspetto molto importante è quello legato ai benefici connessi alla presentazione della domanda, che vengono totalmente confermati sulla falsariga di quelli previsti dal comma 240, art. 1, Legge n. 197/2022.
Ciò significa che a seguito della presentazione della domanda, relativamente ai carichi definibili (se sono stati inseriti nella domanda ruoli non definibili, gli effetti non si produrranno relativamente a questi ultimi):
Inoltre, si dispone che l’automatica revoca delle dilazioni sospese avrà effetto alla data del 31 luglio 2025.
Sul punto, si fa presente che, analogamente a quanto accadeva nell’originaria Rottamazione quater, le dilazioni revocate al 31.07.2025 potranno essere riprese in caso di nuova decadenza dalla Definizione agevolata (in riammissione).
Infine, ricordiamo che il pagamento della prima rata, anche questa volta, darà diritto all’estinzione delle eventuali procedure esecutive in corso.
Per ciò che attiene alle modalità di pagamento, l’emendamento prevede che i contribuenti potranno optare per il pagamento in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, ovvero in forma rateale, fino a un massimo di 10 rate, secondo il seguente schema:
31 luglio e 30 novembre 2025,
28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Resta sempre salva la tolleranza dei 5 giorni successivi alla scadenza naturale della rata.
Se sei decaduto dalla ROTTAMAZIONE QUATER e desideri ricevere assistenza specifica in ordine alla RIAMMISSIONE al beneficio, non esitare a CONTATTARCI ai seguenti recapiti:
340 9631958 - info@danielebrancale.it