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Debiti esattoriali - L'istanza di pagamento rateale proposta dal contribuente non equivale a riconoscimento degli stessi

22/01/2018


I Giudici della Suprema Corte, con la sentenza n. 3347/17, hanno avuto modo di affermare come “la rateizzazione chiesta dal contribuente” (presso l’Ente della Riscossione) “non costituisce acquiescenza”: invero “la rinuncia” dell’interessato a contestare le somme richieste dall’Amministrazione finanziaria, deve essere sempre “manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci”.

La vicenda traeva spunto dal ricorso di un contribuente avverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, afferentel’annullamento della cartella di pagamento notificatagli, relativa ad un credito dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Roma) per la complessiva somma di €. 8.919.471,74, a seguito di liquidazione effettuata a mente dell’art. 36bis, D.P.R. n. 600/73, nonché dell’art. 54bis, D.P.R. n. 633/72, per l’anno di imposta 2005 .

I giudici di seconde cure, ritenendo che la richiesta di dilazione presentata dal contribuente potesse considerarsi acquiescenza al debito, con tutte le conseguenze connesse, tra cui, fra le altre, la perdita della possibilità di contestazione del merito della pretesa e l’interruzione del termine di prescrizione, rigettavano l’appello dello stesso.

Da ciò, l’inevitabile approdo in Cassazione, non essendo condivisibile, a parere del ricorrente, la motivazione della sentenza emanata dai decidenti regionali.

Nel pronunciarsi sul caso in esame, i Giudici di Piazza Cavour, ricollegandosi ad un loro precedente, hanno così proferito: “Il Collegio condivide quanto affermato da Sez. 1, sentenza n. 2463 del 19/06/1975, Rv. 376355 <Costituisce principio generale nel diritto tributario che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario..>.”.

A parere del Collegio: “Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati..(..)...perche tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci. La rateizzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza..

Dott. Valerio Martinelli                    

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