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L’importo della somma rateizzata non condiziona il numero delle rate concedibili

16/01/2018


La CTP di Sondrio, con la sentenza n. 133/2017, ha accolto il ricorso di un contribuente al quale era stato negato l’accesso alla dilazione in n. 72 rate, non ritenendo, l’agente della riscossione interessato, che nella fattispecie sussistessero le ragioni per concedere un piano di rateazione così lungo a fronte della ristrettezza del debito iscritto a ruolo (€ 3.000).

Chiamati a giudicare sulla legittimità del diniego opposto al contribuente, i Giudici lombardi hanno censurato l’operato del  concessionario della riscossione, così statuendo:

L’art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, nella sua nuova formulazione dispone che <L ‘agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 60.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.>.**.(..)..Dal tenore letterale della norma si evince che il termine “concede”, stia a significare come l’Ufficio, in simili fattispecie, non abbia alcuna facoltà, bensì un obbligo, nel ripartire il pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino ad un massimo di settantadue rate, ovvero nell’arco temporale di sei anni. Né il Contribuente, al fine di ottenere la dilazione del pagamento di quanto dovuto, è tenuto a documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, posto che le somme iscritte a ruolo (€ 3.668,63) sono di importo inferiore ad € 60.000,00 (secondo periodo del sopracitato art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).”.

Di rilevo le conseguenze pratiche della pronuncia in esame: Qualora il contribuente presenti domanda di dilazione per un importo inferiore o pari ad € 60.000, il competente ufficio dell’agenzia riscossione ha l’obbligo di rilasciare, al solo deposito dell’istanza, il piano di rateazione così come richiesto dallo stesso, a nulla rilevando la modicità del debito che si è inteso rateizzare e senza che, a tal fine, si renda  necessaria la consegna di alcuna documentazione ulteriore rispetto al semplice fac-simile dell’istanza.

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