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E' NULLA LA CARTELLA ESATTORIALE SE MANCA LA NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO

22/06/2018


Sono queste le conclusioni cui è giunta la CTP di POTENZA con la sentenza n. 837/01/2018, depositata il 20 giugno scorso.

Il ricorrente, difeso dal Dott. Daniele Brancale, aveva impugnato una cartella di pagamento per tasse automobilistiche riferite a diversi anni, lamentando l’illegittimità della stessa a causa della mancata notifica dell’avviso di accertamento propedeutico.

La Regione Basilicata, costituitasi in giudizio, tentava di sconfessare le affermazioni del contribuente producendo in atti una serie di avvisi di ricevimento dai quali si evinceva, però, che i plichi contenenti gli avvisi di accertamento erano stati consegnati difatti a persone di famiglia e non, quindi, all’effettivo destinatario.

Ragion per cui, il Collegio lucano ha ritenuto fondate le doglianze del contribuente e, di conseguenza, ha annullato la cartella esattoriale impugnata, così statuendo: “Sicuramente da accogliere è la prima eccezione formulata da parte ricorrente circa la mancata notifica dell’avviso di accertamento. Agli atti, infatti, non vi è prova della notifica dell’avviso di accertamento alla parte ricorrente. La Cassazione a ss. uu. con la sentenza n. 16412/2007, afferma come l’omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato..”.

Scarica il testo integrale della sentenza dalla sezione del sito “CASI RISOLTI”.

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