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RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI: PRESCRIZIONE QUINQUENNALE

19/04/2021


Alla luce del disposto di cui all’articolo 1 della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, è da ritenersi quinquennale il termine per la notifica degli avvisi di accertamento (ed irrogazione sanzioni) da parte degli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza.

Facendo corretta applicazione del sopra richiamato principio normativo, la Commissione tributaria provinciale di Catania - con la sentenza n. 1693/21, depositata lo scorso 19 febbraio - ha di recente accolto il ricorso presentato da una contribuente etnea avverso l’ atto di ingiunzione fiscale emesso dal Comune, per il tramite del quale le veniva intimato il pagamento della TARSU per l’anno d’imposta 2009.

Nel corpo del gravame, la parte ricorrente eccepiva, come primo motivo di doglianza, la nullità dell’atto impugnato per omessa notifica dell’atto prodromico (avviso di accertamento), dacché avvenuta ad un indirizzo di residenza diverso da quello in cui la stessa risiedeva alla data di ipotetica (tentata) notifica.

In ragione di ciò - sempre la contribuente - denunciava l’inesigibilità delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle stesse.

Motivo - quest’ultimo - costituente il corollario logico giuridico della prima eccezione.

Per i decidenti provinciali catanesi, le eccezioni della ricorrente apparivano meritevoli di pregio, anche e soprattutto alla luce del fatto che il Comune resistente non provvedeva a costituirsi, omettendo, così di fatto, di fornire la prova in giudizio dell’infondatezza e/o illegittimità delle asserzioni sollevata dalla contribuente.

Nel fare ciò, gli stessi hanno ricordato come: “La legge finanziaria per l’anno 2007, L. 296 del 27 Dicembre del 2006, all’art. 1, comma 161, ha esplicitamente stabilito che <<gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o parziali o dei ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati>>. Nel caso oggetto della presente controversia la decadenza si è verificata il 31 dicembre 2014, non avendo il Comune di Piedimonte Etneo dimostrato il contrario.”.

La pronuncia in esame è di notevole importanza, atteso che non è del tutto infrequente il caso del Comune che - come avvenuto in fattispecie - pur essendo destinatario di un ricorso e/o  di qualsivoglia tipologia di contestazione, decide o finisce, inconsapevolmente, per non costituirsi in giudizio, lasciando in questo modo imperturbata - come statuisce l’art. 115 del c.p.c. - la tesi  rassegnata dal contribuente.

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