26/10/2022
Finalmente l’esenzione IMU viene “ri-estesa” anche ai coniugi che hanno la dimora abituale in due abitazioni differenti, a prescindere - inoltre - che le stesse siano site nello stesso Comune o in Comuni diversi.
A porre fine alla diatriba formatasi sul tema negli ultimi anni, ci ha pensato la Corte Costituzionale per mezzo della recentissima sentenza n. 209/2022 (depositata il 13.10.2022), che ha, difatti, dichiarato illegittimo l’articolo 13, comma 2, quarto periodo, del D.L. n. 201/2011, laddove finiva per penalizzare il concetto di «nucleo familiare», in aperto contrasto con gli articoli 3, 31 e 53 della Costituzione.
Nel testo della pronuncia è dato leggere testualmente: “Nel nostro ordinamento costituzionale non possono trovare cittadinanza misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile.
Continua la Consulta: “È ben vero** - si legge nella decisione - **che la necessità di residenza disgiunta all’interno del medesimo comune rappresenta una ipotesi del tutto eccezionale **(e che come tale dovrà essere oggetto di accurati e specifici controlli da parte delle amministrazioni comunali), **ma, da un lato**, date sia le grandi dimensioni di alcuni comuni italiani, sia la complessità delle situazioni della vita, essa **non può essere esclusa a priori**; **dall’altro, mantenere in vita la norma determinerebbe un accesso al beneficio del tutto casuale, in ipotesi favorendo i nuclei familiari che magari per poche decine di metri hanno stabilito una residenza al di fuori del confine comunale e discriminando quelli che invece l’hanno stabilita all’interno dello stesso.”.
Alla luce del quadro appena esposto, appare - dunque - doveroso segnalare la rilevante opportunità per i contribuenti interessati di procedere con la richiesta di quanto illegittimamente versato ai Comuni negli ultimi anni.
Ricordiamo, in proposito, che l’istanza di rimborso va presentata entro 5 anni da quando è stato effettuato il versamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione; in caso di rifiuto - espresso o tacito - alla restituzione delle somme versate, i contribuenti potranno rivolgersi al Giudice tributario competente per far valere le loro pretese.
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