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Rottamazione Bis – Ottime rassicurazioni dall’Inps in merito al Durc

15/01/2018


Buone notizie per i contribuenti giungono dal fronte “rottamazione –bis”, a seguito del messaggio pubblicato in data 11.01.2018 dall’Istituto Nazionale di Previdenza sociale - INPS.

Come tutti ricorderemo, l’art. 54, comma 1, del D.L. n. 50/2017, così recitava: “Il documento unico di regolarità contributiva (DURC)* di cui  al Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il  Ministro  per la semplificazione e la pubblica amministrazione del  30  gennaio  2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 1° giugno  2015,  nel caso  di  definizione  agevolata  di  debiti  contributivi  ai  sensi dell’articolo  6,  del  decreto-legge  22  ottobre  2016,   n.   193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225, e’ rilasciato, a seguito della presentazione da  parte  del  debitore della dichiarazione di volersi avvalere  della  suddetta  definizione agevolata effettuata nei  termini  di  cui  al  comma  2  del  citato articolo 6, ricorrendo gli altri  requisiti  di  regolarità di  cui all’articolo 3 del citato decreto interministeriale 30 gennaio 2015.*”.

Proprio in ragione di ciò, ci si è chiesti, nei giorni successivi all’emanazione del D.L. n. 147/2017, ricordiamo, quest’ultima, norma che ha reintrodotto la possibilità di accedere nuovamente ai benefici della definizione agevolata delle cartelle esattoriali, se il richiamo operato dal D.L. appena citato alla disciplina di cui all’art. 6, D.L. n. 193/2016 (prima “edizione” della rottamazione”), consenta, o meno, di ritenere suscettibile di applicazione, anche questa volta, l’art. 54, comma 1, D.L. n. 50/17, il quale prevede, appunto, il rilascio positivo del DURC alla mera presentazione dell’istanza di definizione agevolata da parte del contribuente.

La risposta a tale quesito ci è giunta dall’ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale, a seguito di apposita interpellanza da parte dell’INPS, ha avuto modo di chiarire come: “il riferimento contenuto in entrambe le norme citate alle previsioni dell’articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 fa ragionevolmente ritenere, secondo la più condivisibile interpretazione sistematica di tali disposizioni, che il complessivo meccanismo conseguente alla “definizione agevolata” prevista dalla disposizione del 2016 si applichi a tutti i casi di definizione, compresi quelli previsti dalle norme estensive contenute nel decreto-legge n. 148 del 2017...(..)..Pertanto, anche in tali ipotesi appare applicabile la regola che consente il rilascio del D.U.R.C. sin dal momento della presentazione della domanda di definizione agevolata, secondo le disposizioni previste nelle norme indicate.”.

Sulla base di ciò possiamo dunque affermare come, anche questa volta, la mera presentazione dell’istanza di rottamazione (protocollazione presso l’ufficio o invio  a mezzo pec) consentirà al contribuente di turno di ottenere il rilascio immediato del DURC da parte degli enti competenti, con validità dello stesso sino alla scadenza della prima o unica rata del piano di definizione inviato dall’Agente della Riscossione.

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