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PACE FISCALE: ANCORA DUBBI I CONFINI DELLA NUOVA MISURA PREMIALE

02/10/2018


Sono ormai giorni “caldi” per la nuova manovra finanziaria, anche e soprattutto per ciò che attiene alla tanto attesa pace fiscale.

Il provvedimento che dovrebbe consentire a milioni di contribuenti di risolvere le proprie pendenze con il Fisco sta attraversando gli ultimi passaggi intermedi prima di approdare definitivamente nella prossima Legge di Bilancio.

Diversi, però, sono gli aspetti controversi sui quali le forze di governo stanno cercando in tutti i modi di trovare un accordo che riesca a bilanciare le reciproche prerogative; più di tutti, lo snodo cruciale sembra essere rappresentato dalla fissazione di un tetto massimo che vada a segnare il discrimine fra coloro che potranno beneficiare della nuova misura premiale e chi, considerata la notevole entità del debito accumulato, dovrebbe rimanere escluso dalla stessa.

Stando alle ultime dichiarazioni del vice ministro all’economia Bitonci, la  linea di confine dovrebbe essere segnata ad € 500.000,00, restando ancora da capire se tale limite sarà da ricondurre alla singola cartella esattoriale o alla debitoria complessiva del cittadino.

Ad ogni modo, in attesa del testo definitivo, cerchiamo di capire ora quali potrebbero essere le principali peculiarità che caratterizzeranno l’accesso alla prossima pace fiscale.

  1. CIFRA RICHIESTA DAL FISCO 

Come accennavamo poc’anzi, restano ancora da sciogliere i dubbi relativi all’ipotetica fissazione della soglia. Vale a dire, il tetto degli € 500.000 si riferirà all’importo complessivo iscritto a ruolo a carico del contribuente o va inteso come cifra limite della singola cartella esattoriale?

Da questa riposta dipenderanno anche gli esiti dell’istituto in arrivo, dal momento che dei 50 miliardi che il governo spera di recuperare, sembra che il 70%  sia in mano ad evasori con cartelle superiori ai 500 mila euro.

      2. STATO DEL CONTENZIOSO

Ferma restando la preannunciata esclusione dei contenziosi pendenti in Cassazione, c’è da capire quale sarà la sorte dei giudizi pendenti nei gradi di merito, anche perché dalle ultime indiscrezioni sembra che il governo non abbia ancora individuato le aliquote di sconto da applicare in base all’esito della lite in corso.

Ad ogni modo, ci si augura che per le controversie chiuse in maniera positiva davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali, lo sconto sia tale da indurre il contribuente a desistere dal proseguimento del processo.

A ciò si aggiunge, inoltre, la perplessità legata all’individuazione della data a cui ricollegare il concetto di “lite in corso”, non ancora fissata per le molteplici difficoltà di stabilire con congrua motivazione la scelta dell’una piuttosto che dell’altra data.

   3. TIPOLOGIA DI TRIBUTI FALCIDIABILI

Un altro ostacolo di non poco conto è senz’altro rappresentato dall’impossibilità, quasi certa, di estendere gli effetti della prossima misura premiale anche all’IVA.

Come ormai noto, l’UE non consente agli Stati membri di disporre delle somme riferite all’Imposta sul valore aggiunto, quindi di rinunciare a tale tributo, o ad una parte di esso, attraverso il meccanismo del condono.

Ragion per cui, in relazione a tale tipologia di entrata quasi certamente assisteremo alla concessione di uno sconto che riguardi al massimo le sanzioni e gli interessi, in totale aderenza a quanto già accaduto con l’istituto della c.d. Definizione agevolata, ex D. L. n. 193/2016. 

Resta ancora dubbia, inoltre, l’estensione di tale misura anche ai contributi previdenziali e alle somme dovute per le sanzioni relative alle violazioni al codice della strada.

Tutti interrogativi che il governo spera di risolvere al più presto, anche perché è ormai cosa nota che dal buon esito della c.d. pace fiscale (dalla quale si spera di ottenere la cifra maggiore per la copertura delle spese previste dalla manovra) potrebbe dipendere anche l’effettiva realizzazione di alcune delle misure inserite nella prossima Legge di Bilancio.

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