03/09/2018
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9600 del 18.04.2018, ha ribadito un importante principio di diritto in materia di prescrizione dei contributi INPS, richiamando quanto già statuito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 10955/2002.
In particolare, i Giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di sottolineare come l’inerzia della parte privata in riferimento, appunto, all’intervenuto decorso del termine prescrizionale per la riscossione dei contributi previdenziali non versati, appare del tutto irrilevante ai fini della debenza o meno delle somme contestate.
Ciò, dal momento che - precisa il Collegio - “nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è pure sottratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla disponibilità delle parti; posto che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva, l’ente previdenziale non può rinunziarvi, essa opera di diritto ed è altresì rilevabile d’ufficio, senza che l’assicurato possa versare contributi previdenziali prescritti.”.
Di rilievo le conseguenze pratiche della pronuncia in esame: anche laddove il contribuente non eccepisca in giudizio la nullità dell’avviso di addebito per prescrizione delle somme intimate, qualora il Giudice ravvisi l’intervenuto decorso del termine quinquennale, è obbligo dello stesso dichiarare la nullità dell’atto impugnato, non essendo ammissibile il pagamento da parte del contribuente di contributi previdenziali prescritti.