10/07/2022
Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio assedio dei contribuenti, i quali stanno ricevendo - a mezzo posta o via pec - una moltitudine di atti esattoriali (molti dei quali relativi al periodo di sospensione verificatosi per via delle normative emergenziali emanate in occasione del Coronavirus).
Una delle armi a disposizione del contribuente - allorquando diventi destinatario di una cartella esattoriale piuttosto che di una intimazione di pagamento, ecc. - è rappresentata dalla “Rateazione del debito”, ovvero dalla possibilità di richiedere all’agente della riscossione - tramite apposita istanza - la dilazione delle somme intimategli per il tramite dell’atto notificato.
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e di quelle che potrebbero essere le modifiche che interverranno di qui a breve sul tema.
La disciplina attualmente in essere (art. 19 - DPR n. 602/73) prevede testualmente che:
Dalla lettura semplice e rapida del disposto normativo appena richiamato, emerge che il soggetto destinatario di un qualsivoglia atto esattoriale può - laddove non esistano condizioni ostative (su tutte, la decadenza da un precedente piano di dilazione non onorato nei termini) - richiedere la concessione di un piano di dilazione:
In quest’ultima ipotesi, il Legislatore prevede l’obbligo di allegare all’istanza la seguente documentazione:
Vale la pena sottolineare, infine, che la normativa vigente prevede la decadenza dalla dilazione ottenuta a seguito del mancato pagamento di n. 5 rate, anche non consecutive.
Stando a quello che prevede un emendamento approvato in sede di conversione del Decreto Aiuti (Decreto-legge 17 maggio 2022, numero 50), il cui termine per la conversione, appunto, in Legge è fissato al 17 luglio, dovrebbero presto fare ingresso nel panorama della “dilazione delle cartelle esattoriali” una serie di novità molto vantaggiose per i contribuenti, che per alcuni aspetti dovrebbero consentire di dare accesso nuovamente alla rateazione (seppur soltanto per alcuni ruoli e non per tutti) anche a soggetti che sino ad oggi erano impossibilitati per via della causa ostativa sopra enunciata (decadenza da vecchi piani).
Cerchiamo ora di capire, una per una, le modifiche che dovrebbero da qui a breve impattare il testo dell’art. 19 D.p.r. n. 602/73, ovvero l’attuale impianto normativo che disciplina l’istituto della “Dilazione del pagamento”:
1) RICHIESTA DI DILAZIONE - SENZA ALCUN ONERE PROBATORIO - ESTESA PER LE SOMME SINO A 120.000 EURO.
La soglia della somma iscritta a ruolo per la quale al contribuente basterà dichiarare di versare in una situazione di temporanea difficoltà economica viene elevata da € 60.000 ad € 120.000, venendo pertanto meno l’obbligo - sino a tale importo - di produrre alcuna documentazione aggiuntiva in uno all’istanza debitamente compilata.
Aspetto di tutto rilievo, inoltre, è rappresentato dal fatto che la quantificazione della soglia (oltre la quale occorrerà comprovare l’oggettivo stato di difficoltà - € 120.000) non riguarderà più l’intero carico rateizzato dal contribuente (anche se diviso in più istanze, presentante in tempi diversi), ma atterrà viceversa alla singola richiesta avanzata in quel dato momento.
2) DECADENZA DAL PIANO DI DILAZIONE SOLO IN SEGUITO AL MANCATO PAGAMENTO DI 8 RATE, NON PIU’ DI 5.
Un ulteriore elemento di novità - senza dubbio a vantaggio dei cittadini - è quello che prevede la revoca della dilazione precedentemente concessa non più al mancato versamento di n. 5 rate (anche non consecutive), bensì di 8 (anche non consecutive).
3) AMMESSA LA POSSIBILITA’ DI CHIEDERE UNA DILAZIONE PER I CARICHI (CARTELLE) DIVERSI DA QUELLI OGGETTO DI UN PRECEDENTE PIANO REVOCATO
Quella in esame appare - a parere di chi scrive - la novità maggiormente rilevante, atteso che realizza l’obiettivo di sbloccare la possibilità di chiedere ed ottenere una nuova dilazione, anche da parte di coloro i quali avevano in precedenza ottenuto un provvedimento di revoca riferito ad un vecchio piano di rateazione decaduto.
Sul punto corre l’obbligo di precisare, tuttavia, come una simile possibilità viene prevista solo ed esclusivamente in relazione alle cartelle esattoriali diverse da quelle facenti parte del vecchio piano revocato.
L’articolo 15bis del Decreto “Aiuti” statuisce espressamente che le nuove disposizioni si applicano esclusivamente “ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto“.
Pertanto, tutte le modifiche appena viste potranno ritenersi operative solo in seguito all’entrata in vigore della legge di conversione.
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