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SOSPENSIONE LEGALE DELLA RISCOSSIONE: CHE COS'E' E QUALI EFFETTI PRODUCE

06/06/2022


Che cosa si intende per Sospensione legale della riscossione?

Si tratta di uno strumento che consente al contribuente, laddove egli ritenga che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell’avviso di mora non sia dovuta, di chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione la sospensione immediata delle procedure di riscossione al fine di far verificare all’ente titolare del credito l’effettiva legittimità (o meno) delle somme pretese.

La Legge n. 228/2012 stabilisce, infatti, che è possibile richiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella, o in ogni altro atto noti­ficato dall’Agente della riscossione, laddove le somme intimate siano interessate da:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;
  • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
 
Quali sono gli effetti che produce una simile istanza?

Cerchiamo, ora, di capire quali sono gli effetti che produce una simile istanza, attraverso un recente caso concreto analizzato e deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Crotone.

CTP CROTONE - Sentenza n. 848 del 10.06.2021

“È annullata di diritto per il perfezionarsi della causa di decadenza l’intimazione di pagamento nel caso in cui - trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore al concessionario della riscossione ai sensi della L. 228/2012 - il Comune non abbia fornito alcuna risposta”.

Il caso in esame ha visto il legale rappresentante di una s.a.s. proporre ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Crotone nei confronti del Comune di Crotone, al fine di chiedere l’annullamento di una intimazione di pagamento relativa a diverse cartelle esattoriali afferenti l’omesso versamento dell’ICI, anni 2005-2006-2007-2008-2009- 2010-2011.

Più nel dettaglio, parte ricorrente deduceva la decadenza dell’Ente dal diritto alla riscossione del tributo in ragione del mancato adempimento delle disposizioni di cui all’ art. 1, commi 537-544, L. n. 228 del 2012, non avendo l’ente locale (titolare del diritto di credito) fornito risposta alla richiesta di sospensione della riscossione, ex art. 1, comma 540, L. n. 228 del 2012, che era stata avanzata dal contribuente nei confronti dell’allora Equitalia in data 08.04.2016.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Crotone lamentava di non aver mai ricevuto da parte del concessionario della riscossione la dichiarazione del contribuente di cui al comma 539 della summenzionata legge.

LA DECISIONE

Il Collegio tributario crotonese, riunitosi in camera di consiglio, ha ritenuto il ricorso fondato e, pertanto, ha proceduto all’annullamento dell’impugnata intimazione, con esplicito riferimento alle cartelle veicolanti i crediti  vantati dal Comune di Crotone.

Più in particolare, i Giudici aditi hanno ritenuto evidente il perfezionarsi della causa di decadenza,​​​​​​ non avendo il predetto Comune fornito (entro i 220 giorni previsti dalla Legge) alcuna risposta alla richiesta di sospensione della riscossione, così di fatto mancando di adempiere alla prescrizione disposta dall’art. 1, comma 540, della L. n. 228 del 2012,

I commi 539 e 540 dell’art. 1, L. n. 228 del 2012, stabiliscono, infatti, che:

- (539) “Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all’Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. L’Ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l’esito dell’esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo. Fino a tale momento resta sospeso il termine di cui all’art. 53, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602”;

- (540) “In caso di mancato invio, da parte dell’Ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell’Ente creditore i corrispondenti importi. L’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.”


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