processo tributario

AUTOTUTELA PARZIALE: IL GIUDICE HA L'OBBLIGO DI PRONUNCIARSI SULLA PRETESA RESIDUA

12/04/2021


Sono queste le pregevoli conclusioni a cui è giunta la Corte Suprema di Cassazione, con l’Ordinanza del 06.04.2021, n. 9215.

Nella fattispecie in esame, il contribuente, esercente la professione di geometra, aveva impugnato un avviso di accertamento, emesso ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 41-bis, redatto a seguito di indagini finanziarie, per il tramite del quale gli veniva contestato il conseguimento di maggiori ricavi da lavoro autonomo, con annessa e conseguente liquidazione delle maggiori imposte (comprensive di interessi e sanzioni) presuntivamente evase.

Nelle more del giudizio, l’Amministrazione finanziaria procedeva a rettificare l’originaria pretesa contestata, epurando l’avviso di accertamento notificato al contribuente (sub judice) delle movimentazioni in relazione alle quali, quest’ultimo, era riuscito a dare una dignitosa e sufficiente giustificazione, tale da non far presumere che le stesse potessero essere ricondotte ad operazioni avvenute per “vie parallele” a quelle contabilmente dichiarate.

In ragione di ciò, dunque, l’ufficio impositore provvedeva ad adottare apposito provvedimento di autotutela parziale, a seguito del quale, la Commissione tributaria provinciale di Bari dichiarava l’estinzione del giudizio per (sopravvenuta) cessata materia del contendere.

Esito confermato, sotto il profilo prettamente sostanziale, anche dalla CTR adita in seguito all’impugnazione della decisione provinciale.

Non condividendo in alcun modo la tesi dei Giudicanti di merito, l’Agenzia delle Entrate ricorreva dinanzi la Corte Suprema di Cassazione, ritenendo - sostanzialmente - che, a seguito della riduzione del quantum della pretesa operata con l’annullamento parziale in autotutela, non poteva ritenersi venuto meno l’interesse della stessa alla pronuncia che confermasse parzialmente il provvedimento originario, rimasto in vita per la parte non emendata e non sostituito dall’atto in autotutela.

Ragionamento - quest’ultimo - ampiamente condiviso dai Giudici di Piazza Cavour, i quali hanno cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, per l’effetto, rinviato la trattazione della controversia alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.

Nel fare ciò, gli Ermellini - ricollegandosi a principi già espressi in precedenti pronunce - hanno avuto modo di statuire quanto segue: “Il primo motivo è fondato, essendo ferma questa Corte nel ritenere che in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso - a differenza dell’accertamento integrativo, fondato sulla sopravvenuta conoscenza di nuovi fatti (Cass., Sez. V, 16 marzo 2020, n. 7293) - non esprime una nuova pretesa tributaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente (Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27543; Cass., Sez. V, 17 ottobre 2014, n. 22019), tanto che non deve rispettare il termine decadenziale di esercizio del potere impositivo (Cass., Sez. VI, 8 giugno 2016, n. 11699), né costituisce atto specificamente impugnabile, non comportando alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto (Cass., Sez. V, 15 aprile 2016, n. 7511; Cass., Sez. V, 16 novembre 2018, n. 29595).

Pertanto, la riduzione in autotutela, durante il procedimento tributario, dell’importo originariamente contestato con l’avviso impugnato, non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale (Cass., Sez. VI, 7 settembre 2020, n. 18625).”.

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