processo tributario

NON AMMESSA LA CHIAMATA DEL TERZO SE LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E' "TARDIVA"

04/10/2021


La Commissione Tributaria provinciale di Catania - con pronuncia n. 4766 del 27.05.2021 - ha statuito, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale maggioritario, l’impossibilità di instare per la chiamata in causa del terzo, ex art. 23, comma 3, D. Lgs. n. 546/92, laddove l’agente della riscossione abbia provveduto a costituirsi in giudizio oltre il termine dei 60 giorni dalla ricezione del ricorso.

A tal proposito, è opportuno rammentare, infatti, che la disposizione dapprima richiamata, recita testualmente: “Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.”.

Nel caso oggetto dell’odierno esame, la Curia catanese - allineandosi al decisum del Palazzaccio - ha avuto modo di enunciare che: “Come più volte sancito dalla Suprema Corte (v. da ultimo Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, n. 2585), nel processo tributario la violazione del termine previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta la decadenza dalla facoltà di fare istanza per la chiamata di terzi; l’agente della riscossione, essendosi costituito solo il 4/5/2021, era quindi decaduto dalla facoltà di evocare in giudizio l’ente impositore.”.

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