processo tributario

NOTIFICA ATTI TRIBUTARI: NESSUNA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA C.D. SCISSIONE DEGLI EFFETTI

22/06/2022


La Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia – con la sentenza del 9 giugno 2022, n. 5244 – si è pronunciata su un tema di primaria rilevanza pratica, avente ad oggetto la corretta individuazione del momento in cui la notifica dell’atto impositivo/riscossivo (avviso di accertamento, cartella di pagamento, ecc) produce i propri effetti nei confronti tanto del contribuente quanto dell’Ente impositore/riscossore.


Nell’ultimo periodo, risulta essere principio consolidato (sia in sede di legittimità, sia tra le corti di merito) quello della c.d. “scissione soggettiva” degli effetti della notificazione.

Principio - quest’ultimo - in base al quale gli effetti della notificazione si producono, per il soggetto notificante, nel giorno in cui avviene la consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, o comunque al soggetto incaricato della notifica, e, per il destinatario, nel giorno della ricezione dell’atto o, in mancanza di essa, nel momento dell’avvenuta c.d. compiuta giacenza.

Da ciò parrebbe derivare che, stante il quadro appena esposto, nell’ipotesi in cui l’ente impositore (riscossore) debba procedere alla notifica di un atto nel rispetto di un termine perentorio, egli dovrà premurarsi unicamente di affidare il plico all’Ufficiale giudiziario entro quella precisa data, se non vuole correre il rischio di incappare in decadenze o prescrizioni, senza che a nulla rilevi la data in cui il destinatario della notifica riceva la legale conoscenza dell’atto notificato.

Viceversa, qualora sia quest’ultimo a dover espletare un dato adempimento  giuridico entro un termine decorrente dalla notifica dell’atto tributario, egli dovrà far esplicito riferimento alla data in cui ha ricevuto l’atto inviato dalla controparte, senza che a nulla rilevi la data in cui il notificante abbia effettivamente consegnato il documento all’Ufficiale giudiziario.

 
MA IL PRINCIPIO DELLA C.D. SCISSIONE VALE PER TUTTI GLI ATTI O SOLO PER QUELLI PROCESSUALI?


Tornando alla fattispecie esaminata dai Giudici siciliani, essa traeva le mosse da un appello formulato dall’Erario nei confronti di una sentenza emessa dalla C.T.P. di Palermo, per il tramite della quale - i decidenti siculi - avevano accolto il ricorso del contribuente, avendo ritenuto tardiva la notifica dell’atto impositivo nonostante la stessa fosse stata avviata nei termini di legge.

Non si mancherà di notare che laddove fosse stato applicato rigorosamente il principio ut supra riportato, la sentenza impugnata sarebbe stata inevitabilmente riformata con conseguente soccombenza del contribuente.

Tuttavia - nella fattispecie in esame -  le cose sono andate diversamente e, nel rigettare l’appello formulato dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria del gravame ha adottato un diverso metro di valutazione per la redazione della motivazione della sentenza oggetto di analisi.

In particolare, i Giudici d’appello hanno sì richiamato il suddetto orientamento giurisprudenziale (Cass., S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822), confermando la piena validità del principio della c.d. scissione soggettiva della notificazione, atteso che la diversa decorrenza degli effetti della notificazione (nelle rispettive sfere giuridiche del notificante e del destinatario) trova “la sua giustificazione nella tutela dell’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità”, ma nel fare ciò hanno, altresì, precisato che –  come già sancito dalla Corte Costituzionale per mezzo della sentenza n. 477/2022 – l’applicabilità del principio di cui si discorre deve essere circoscritta esclusivamente agli atti processuali, non potendo - di converso - essere estesa agli atti amministrativi aventi natura recettizia (quali sono gli avvisi di accertamento, atti della riscossione, ecc.).

In definitiva - conclude la C.T.R. Sicilia - gli atti impositivi (principio estensibile ovviamente anche a tutti gli atti della riscossione) non possono essere considerati atti processuali, essendo invece gli stessi dei meri “atti impositivi di natura sostanziale e, come tali, recettizi, sicché, per essi, non può valere alcuna scissione del termine di notificazione”, con la conseguenza che laddove l’atto venga consegnato al contribuente successivamente alla scadenza dell’eventuale termine di decadenza o prescrizione, il notificante non potrebbe affatto addurre a propria discolpa l’avvio dell’iter notificatorio in un momento anteriore, atteso che alle fattispecie di cui si discorre - come ricordato da numerosissime Commissioni tributarie di tutta la penisola - non può invero applicarsi il più volte citato principio della scissione soggettiva della notificazione.


Se anche TU hai ricevuto la notifica di un atto impositivo e temi che la stessa possa essere avvenuta fuori termine, non esitare a rivolgerti ai Ns professionisti per una verifica immediata del caso. 

 

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