processo tributario

DESTINATARIO ASSENTE: QUANDO PUO' RITENERSI VALIDA LA NOTIFICA?

18/05/2022


Che cosa accade se nel momento in cui mi viene notificata una cartella esattoriale (o un qualsiasi altro atto tributario) il postino non mi trova presso l’abitazione o presso il mio domicilio fiscale?

Questa è una delle domande che ci viene maggiormente posta dai nostri clienti, al fine di poter capire se in ipotesi come quella sopra descritta la notifica potrà comunque ritenersi (regolarmente) effettuata o meno.

Solo qualche mese fa, la Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 15782 del 22.02.2022) ha trattato una simile problematica accogliendo il ricorso originario del contribuente (avverso delle cartelle “presuntivamente” notificate in sua assenza) e fornendo un quadro chiaro e perentorio di quelle che sono le formalità che il notificatore deve osservare al fine di poter ritenere legittima la notifica dell’atto tributario allorquando il contribuente risulti “momentaneamente” irreperibile.

Dall’esame delle motivazioni fornite dagli Ermellini è dato leggere quanto segue:

“Ne consegue che, ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall’art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l’avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell’avvenuto deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019); in particolare, occorre avere prova (non già della consegna ma) del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell’avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall’agente postale in ordine all’assenza di persone atte a ricevere l’avviso medesimo; difatti, l’avviso di ricevimento, a parere della Corte, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (cfr. Cass., S.U., ord. interlocutoria n. 458 del 2005; Cass., sez. lav., n. 2683 del 2019).”

In definitiva, al fine di poter ritenere legittima la notifica dell’atto effettuata in assenza del destinatario o della persona abilitata a ricevere il medesimo, è necessario che l’agente della riscossione (o l’ente impositore) dimostri in giudizio di aver adempiuto, una per una , alle seguenti incombenze:

  1. deposito della copia dell’atto in busta sigillata presso la casa comunale
  2. affissione alla porta dell’avviso di deposito 
  3. invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito

Con precipuo riferimento all’ultimo degli oneri posti in capo all’organo notificante è doveroso sottolineare come la prova dello stesso è superabile solo attraverso la produzione della ricevuta di invio e del successivo avviso di ricezione della raccomandata informativa.

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